Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2006, n. 8/3393
Linee guida concernenti l’esercizio, la manutenzione ed ispezione degli
impianti termici del territorio regionale.
(D.lgs. n. 192/2005; l. n. 10/1991; d.P.R. n. 412/1993; d.P.R. n. 551/1999; l.r.
n. 26/2003)
LA GIUNTA REGIONALE
Visto:
• la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l’attuazione del Piano energetico
Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», ed in particolare l’art. 31 comma
3, che stabilisce specifici compiti di controllo e verifica degli impianti
termici da parte dei Comuni con più di quarantamila abitanti e da parte delle
Province per il restante territorio;
• il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in
attuazione dell’art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» così come modificato
dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e dal decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 17 marzo 2003, ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell’art. 11
che recano specifiche disposizioni inerenti l’effettuazione dei controlli da
parte degli Enti Locali, in conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9
gennaio 1991, n. 10;
• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il comma 5 dell’art.
30 ove si stabilisce che le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei
compiti attribuiti agli Enti Locali per l’attuazione del d.P.R. 412/93, nonché
compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e
di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e verifica degli impianti termici;
• la Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 «Rendimento energetico in
edilizia»;
• il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia» ed in particolar modo l’art. 17
«Clausola di cedevolezza»;
• l.r. 26 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
• l.r. 21 dicembre 2004, n. 39 «Norme per il risparmio energetico negli edifici
e per la riduzione delle emissioni inquinanti»;
Considerato che:
• l’art. 16 del citato d.P.R. 551/99 attribuisce alla Regione funzioni di
coordinamento e assistenza agli Enti locali in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai
fini del contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti in
atmosfera;
• l’art. 9 del citato d.lgs 192/05 attribuisce alla Regione compiti di
attuazione dello stesso decreto allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l’impegno degli enti locali e organismi preposti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti termici ai fini del
contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti in atmosfera;
• il Titolo III della legge regionale 26 dicembre 2003, n. 26, attribuisce alla
Regione compiti di promozione e sviluppo in forma coordinata con lo Stato, gli
Enti Locali e le autonomie funzionali, di azioni atte a favorire e incentivare
il risparmio energetico;
• il decreto del Direttore Generale delle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità del 25 gennaio 2001, n. 1585, ha costituito una Commissione Tecnica
Interprovinciale in materia di energia costituita dai rappresentanti delle
Province, allargata per la specifica materia degli impianti termici ai
rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, con il
compito di predisporre i documenti tecnici regionali per dare piena attuazione
alle attività di verifica degli impianti termici degli edifici;
• Regione Lombardia, in attuazione del proprio ruolo di coordinamento ha
approvato le sottoelencate deliberazioni:
- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 «Linee Guida per la verifica dello stato
di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte
degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal
d.P.R. 551/99)»;
- la d.g.r. 27 febbraio 2004, n. 7/16579 «Rettifica delle Linee Guida per la
verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in
Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come
modificato ed integrato dal d.P.R. 551/99)»;
- la d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale di compilazione del rapporto di
controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme
all’allegato H del d.P.R. 551/99»;
- la d.g.r. 2 luglio 2004 n. 7/18080 «Indirizzi per la realizzazione del catasto
degli impianti termici»;
- la d.g.r. 26 novembre 2004 n. 7/19597 «Approvazione delle specifiche tecniche
per la realizzazione del database «Relazione biennale degli impianti termici».
Contributi a favore degli Enti di cui all’art. 11 del d.P.R. 412/93 e successive
modifiche e integrazioni, per la realizzazione del catasto degli impianti
termici»;
• la Commissione Tecnica Interprovinciale ha manifestato la necessità di
aggiornare alle disposizione di cui al d.lgs 192/05; le procedure per la
gestione degli impianti termici sul territorio regionale approvate con le citate
deliberazioni;
Dato atto che, la Commissione Tecnica Interprovinciale ha predisposto la bozza
del documento «Linee guida per l’esercizio, la manutenzione e ispezione degli
impianti termici del territorio regionale»;
Considerato che per garantire che l’attività di accertamento e ispezione sugli
edifici venga esercitata in maniera omogenea sul territorio regionale è
necessario che gli Enti Locali e gli altri organismi preposti si attengano a
quanto disposto con il presente provvedimento;
Dato atto che l’adesione alle Linee guida è posto quale requisito per la
richiesta di partecipazione a iniziative di incentivazione programmate da parte
di Regione Lombardia, in attuazione dei compiti spettanti ai dell’art. 9 del
citato d.lgs 192/05;
Preso atto che la suddetta bozza è stata sottoposta alla consultazione con esito
positivo da parte delle sottoelencate Associazioni rappresentative a livello
regionale degli operatori di settore:
- ANIM-CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media
impresa;
- Confartigianato;
- Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane aderenti alla
C.L.A.A.I.;
- Assocombustione;
- Casartigiani;
Rilevata la necessità di revocare contestualmente alla approvazione delle «Linee
guida per l’esercizio, la manutenzione ed ispezione degli impianti termici del
territorio regionale» le seguenti deliberazioni:
- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 «Linee Guida per la verifica dello stato
di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte
degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal
d.P.R. 551/99)» che fornisce indicazioni operative sulla standardizzazione delle
procedure di verifica per favorire l’armonizzazione e il coordinamento delle
attività di verifica degli impianti termici su tutto il territorio lombardo;
- la d.g.r. 27 febbraio 2004, n. 7/16579 «Rettifica delle Linee Guida per la
verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in
Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come
modificato ed integrato dal d.P.R. 551/99)»;
- la d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale di compilazione del rapporto di
controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme
all’allegato H del d.P.R. 551/99»;
- la d.g.r. 2 luglio 2004 n. 7/18080 «Indirizzi per la realizzazione del catasto
degli impianti termici»;
- la d.g.r. 26 novembre 2004 n. 7/19597 «Approvazione delle specifiche tecniche
per la realizzazione del database “Relazione biennale degli impianti termici”.
Contributi a favore degli Enti di cui all’art. 11 del d.P.R. 412/93 e successive
modifiche e integrazioni, per la realizzazione del catasto degli impianti
termici».
Rilevato che tali Linee guida rientrano tra le attività prioritarie del «Libro
Azzurro della mobilità e dell’ambiente» e rappresentano uno dei prodotti
dell’Obiettivo di Governo Regionale OGRAQ03 «Sviluppo programmazione
energetica»;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 26 ottobre 2005, n. VIII/25
«Programma Regionale di sviluppo della VIII legislatura» che individua
l’obiettivo specifico 6.3.2 «Fonti Energetiche» e l’obiettivo specifico 6.4.3
«Qualità dell’aria»;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) È approvato l’allegato 1) alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale avente a oggetto: «Linee guida per l’esercizio, la manutenzione ed
ispezione degli impianti termici del territorio regionale».
2) Sono revocate con effetto immediato le sottoelencate deliberazioni:
- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 «Linee Guida per la verifica dello stato
di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte
degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal
d.P.R. 551/99)»;
- la d.g.r. 27 febbraio 2004, n. 7/16579 «Rettifica delle Linee Guida per la
verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in
Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come
modificato ed integrato dal d.P.R. 551/99)»;
- la d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale di compilazione del rapporto di
controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme
all’allegato H del d.P.R. 551/99»;
- la d.g.r. 2 luglio 2004 n. 7/18080 «Indirizzi per la realizzazione del catasto
degli impianti termici»;
– la d.g.r. 26 novembre 2004 n. 7/19597 «Approvazione delle specifiche tecniche
per la realizzazione del database “Relazione biennale degli impianti termici”.
Contributi a favore degli Enti di cui all’art. 11 del d.P.R. 412/93 e successive
modifiche e integrazioni, per la realizzazione del catasto degli impianti
termici».
3) Gli Enti Locali dovranno attenersi a quanto disposto dal documento allegato.
L’adesione alle Linee guida è requisito indispensabile al fine della richiesta
di partecipazione a iniziative di incentivazione programmate da parte di Regione
Lombardia, in attuazione dei compiti spettanti ai dell’art. 9 del citato d.lgs
192/05.
4) Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE,
L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL TERRITORIO REGIONALE
1. Premessa
Obiettivo della Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 è promuovere
il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.
Il d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall’8 ottobre 2005, recepisce la
suddetta Direttiva Europea fornendo, tra le altre, le modalità di effettuazione
degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni
ed esercizio degli impianti di climatizzazione.
In virtù dell’art. 17 del d.lgs 192/05 «Clausola di cedevolezza», le
disposizioni statali restano in vigore fintanto che le Regioni e Province
Autonome non recepiscano autonomamente la direttiva stessa.
Il presente documento tenendo conto della normativa statale e regionale vigente
si pone l’obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione
manutenzione ed esercizio degli impianti termici. Poiché sia la normativa
nazionale che quella regionale è in via di definizione, saranno emanati
successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente.
2. Normativa di riferimento
La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel
presente documento è la seguente:
• Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 «Norme per la sicurezza dell’impiego di gas
combustibile».
• Legge 5 marzo 1990 n. 46 «Norme sulla sicurezza degli impianti».
• Legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
• Legge 23 agosto 2004 n. 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».
• D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti».
• D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
• D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112. «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.....».
• D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 «Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici
degli edifici».
• Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 «rendimento energetico in edilizia».
• D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia».
• L.r. 26 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».
• L.r. 21 dicembre 2004, n. 39 «Norme per il risparmio energetico negli edifici
e per la riduzione delle emissioni inquinanti».
3. Obiettivi
Le presenti Linee Guida si pongono l’obiettivo di definire indirizzi e procedure
che favoriscano l’armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività
di accertamento e di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale degli edifici.
Il presente documento disciplina i seguenti temi:
• attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e
documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità
pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del
d.lgs. 192/2005.
• requisiti degli ispettori;
• disciplina delle procedure di invio del rapporto di controllo tecnico
(allegati «G» e/o «F» al presente documento) attestante la conformità alla
normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
• responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
• definizione di controllo e manutenzione degli impianti termici;
• documentazione identificativa dell’impianto termico e comunicazione all’ente
locale competente;
• attività sanzionatoria;
• relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato
di efficienza e manutenzione degli impianti termici da parte dell’ente locale
competente.
4. Autorità competenti
La Regione Lombardia ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005 spettano
compiti di attuazione del medesimo decreto. Regione Lombardia con la l.r. n.
26/2003 per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti
termici avviate a seguito del d.P.R. 412/93 individua nei Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti e Province per il restante territorio le autorità
competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.
Gli Enti Locali competenti realizzano, anche attraverso altri organismi pubblici
o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti
termici.
5. Ambito di applicazione
Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione
invernale degli edifici presenti nel territorio regionale.
A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si
precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli
di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle
Attività Produttive: lettera del 24 marzo 1998, Prot. n. 206312); rientrano
invece nell’ambito di applicazione del d.P.R. 412/93 e s.m.i. i moduli radianti,
gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere
del 15 luglio 1997 Prot. n. 958006, del 20 febbraio 1998 Prot. n. 203498, del 24
marzo 1998 Prot. n. 206312, del 13 marzo 1999 Prot. n. 205449, del 23 marzo 1999
Prot. n. 206653).
Sono pertanto esclusi:
- impianti per la climatizzazione estiva;
- impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al
focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW,
anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti
supera i 15 kW.
Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con
provvedimenti successivi.
6. Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si intende:
a. per «accertamento» l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad
accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e
il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
b. per «climatizzazione invernale», l’insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa
vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi
idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
c. per «conduzione» il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile
dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale,
automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione,
il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al
fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità
e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
d. per «controlli sugli edifici o sugli impianti» le operazioni svolte da
tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli
elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di
manutenzione ordinaria o straordinaria;
e. per «dichiarazione di avvenuta manutenzione» la trasmissione all’ente locale
preposto competente del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore
conforme agli allegati «G» e «F», di cui alle presenti Linee Guida, correlata
del contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni,
distribuito secondo il principio della equa ripartizione dei costi delle
ispezioni su tutti gli utenti; la validità è fissata in due stagioni termiche a
partire dal 1º agosto successivo alla sua presentazione;
f. «edificio» un sistema abitato costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
g. per «edificio di nuova costruzione» un edifico per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
dispositivo;
h. per «Ente locale competente» o «Ente preposto all’ispezione» l’autorità
pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di
accertamento e ispezione;
i. per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di
operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione
degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,
di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
j. per «generatore di calore» o «caldaia» il complesso bruciatore-caldaia che
permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
k. per «impianto termico» un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a
riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole
apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe, sono
considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore
a 15 kW;
l. per «impianto termico individuale» un impianto termico destinato alla
climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a
35 kW; sono assoggettati agli impianti termici individuali anche impianti
asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo
generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;
m. per «impianto termico di nuova installazione» un impianto termico installato
in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico;
n. per «ispettore» il soggetto incaricato dall’ente locale preposto competente
per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui
sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte
di un organismo esterno con cui l’ente locale preposto competente stipula
un’apposita convenzione;
o. per «ispezione sugli impianti termici» il complesso degli interventi di
controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati
(ispettori) incaricati dall’ente locale preposto competente, mirato a verificare
l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli
edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di «verifica»
previste dal d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
p. per «manutenzione ordinaria dell’impianto termico» le operazioni previste nei
libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d’uso corrente;
q. per «manutenzione straordinaria dell’impianto termico» gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
r. per «occupante» chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità
, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
s. per «organismo esterno competente» l’organismo eventualmente incaricato
dall’ente locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su
edifici ed impianti;
t. per «periodo di riscaldamento» il periodo annuale di esercizio dell’impianto
termico previsto in base alle zone climatiche dal d.P.R. 412/93 s.m.i.;
u. per «potenza termica al focolare» di un generatore di calore, il prodotto del
potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
v. per «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime
di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;
w. per «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di calore
trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura
utilizzata è il kW;
x. per «produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari» la
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze
e/o a uso pubblico;
y. per «proprietario dell’impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in
parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario
dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
z. per «rendimento di combustione» o «rendimento termico convenzionale» di un
generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
aa. per «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
bb. per «responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico»
il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati
di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a
carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel
caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, subentra, per
la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di
adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente
all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle ispezioni
periodiche previste;
cc. per «ristrutturazione di un impianto termico» un insieme di opere che
comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione
che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio
in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall’impianto termico centralizzato;
dd. per «sostituzione di un generatore di calore» la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore
al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
ee. per «stagione termica» il periodo di riferimento per la validità della
dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che
l’inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è
fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non
va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;
ff. per «temperatura dell’aria in un ambiente», la temperatura dell’aria
misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto
dell’effettuazione della misura;
gg. per «terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico» la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia
ambientale;
hh. per «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» i valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo;
7. Attività di ispezione degli impianti termici
7.1 Modalità
L’ispettore deve accertare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione degli edifici attraverso l’esame dell’impianto, l’esecuzione
delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.
I risultati della ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di
impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed
in particolare al punto 10 del libretto di centrale e seconda parte del punto 8
del libretto di impianto.
Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni
compiute dall’ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere
in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale
standard per l’intero territorio regionale il «rapporto di prova» riportato in
allegato A e B corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli
impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e
di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.
Per gli impianti termici ubicati nei Comuni e nelle Province ricadenti nelle
zone critiche individuate dalla d.g.r. del 19 ottobre 2001 n. 6501, e
successivamente integrata dalla d.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485, si deve
ispezionare che siano rispettate le limitazioni previste dalla d.g.r. 17 maggio
2004, n. 17533 così come integrata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839.
Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di
generatori di calore, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche
successive alla data della prima accensione da parte dell’installatore, purché
sia stata presentata o trasmessa, entro trenta giorni dalla suddetta data, la
«scheda identificativa dell’impianto» prevista dal d.P.R. 551/99 corredata dal
rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all’attivazione
dell’impianto.
Le schede identificative dell’impianto da adottare devono essere conformi a
quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto
Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12
aprile 2003 e riportate nel presente documento con alcune integrazioni ritenute
utili ai fini della successiva fase di certificazione energetica e di censimento
nel catasto impianti termici, in allegato E1 per gli impianti di potenza
nominale al focolare inferiore a 35 kW e in allegato E2 per quelli di potenza
nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.
7.2 Numerosità e frequenza delle ispezioni
L’ente locale competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo
tecnico e manutenzione (allegati «G» e «F» al presente documento) pervenuti e,
qualora ne rilevino la necessità, ad attivare le procedure finalizzate agli
adeguamenti.
Saranno effettuate ispezioni annuali ai fini del riscontro della rispondenza
alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse, almeno sul
5% degli impianti presenti nel territorio di competenza.
I criteri nella programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali dovranno
tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.
Le attività ispettive dovranno essere svolte in modo da privilegiare:
- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e
manutenzione;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di
criticità;
- impianti più vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da
combustibile liquido e solido;
- impianti a gas.
Con cadenza biennale, gli Enti preposti elaboreranno, tramite il supporto del
database predisposto per il catasto degli impianti termici, una relazione con i
risultati della campagna, così come predisposta dalla Regione Lombardia.
7.3 Rapporto di prova
L’adozione dei rapporti di prova di cui agli allegati «A» e «B» delle presenti
Linee Guida permette di standardizzare le procedure di ispezione e permette
l’acquisizione e l’annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di
base.
Al termine dell’ispezione dell’impianto termico, l’operatore incaricato
dall’ente locale competente o dall’organismo incaricato redige in triplice copia
un rapporto di prova conforme ai modelli riportati negli allegati A e B del
presente dispositivo, rispettivamente per gli impianti di potenza nominale al
focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nominale al focolare
superiore o uguale a 35 kW. Una copia del rapporto di prova è trattenuta
dall’operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al
libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata
all’ente che ha disposto l’ispezione.
La Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione del catasto regionale degli
impianti termici prevede che le procedure di cui sopra vengano espletate
mediante l’ausilio di sistemi informatizzati che permettano il trasferimento
delle informazioni in via telematica.
7.4 Costo dell’attività ispettiva
Al fine di individuare l’equa ripartizione dei costi delle ispezioni e degli
accertamenti tra tutti gli utenti, tenendo in considerazione la percentuale
minima di ispezioni da effettuare e la spesa sostenuta dall’Ente locale
preposto, si rende necessario determinare gli elementi che contribuiscono alla
valutazione del costo della singola ispezione, come indicato nelle tabelle
allegate (allegato L).
Il costo dell’ispezione sarà determinato da ogni singolo Ente competente, anche
in funzione delle diverse potenzialità dell’impianto termico, a copertura degli
oneri effettivi sostenuti, comprensivi delle spese organizzative per l’esercizio
dell’attività. La valutazione del costo attribuibile a ciascuna ispezione dovrà
pertanto tenere conto di:
- costo vero e proprio della ispezione in sito da parte dell’operatore;
- costo della fase di accertamento documentale da parte dell’ufficio competente;
- costo sostenuto dall’ufficio per l’attività di realizzazione e aggiornamento
del catasto impianti;
- costo per l’attività di informazione al pubblico;
- costi gestionali ufficio (rapporti con gli utenti, manutentori, ispettori
ecc.).
In riferimento alle operazioni standard previste, si forniscono in allegato L al
presente documento, l’analisi dei costi per le singole operazioni e il costo
complessivo delle ispezioni, suddiviso per classi di potenza e generatori
aggiuntivi.
Tali costi sono riferiti ai generatori alimentati con combustibili che rientrano
nel campo di applicazione della norma UNI 10389 (gas naturale, gpl, gasolio e
olio combustibile). Per i generatori di calore alimentati a combustibile solido
non avendo a disposizione una norma tecnica relativa alla misurazione in opera
del rendimento di combustione e non essendo fissati limiti minimi di rendimento
da rispettare (d.P.R. 412/93 art. 6, comma 2), l’ispezione non prevede
l’effettuazione di tale operazione.
I costi saranno aggiornati con periodicità biennale sulla base della variazione
degli indici ISTAT.
Il costo orario dell’ispettore è stato valutato pari a 58,00 C/ora, comprensivi
di IVA ed altri oneri aggiunti.
Il costo di trasporto è riferito ad una percorrenza media per impianto.
Nel caso in cui l’Ente locale preposto applichi una base del costo della singola
ispezione superiore del 20% rispetto alle indicazioni riportate nell’allegato
«L» al presente documento sarà tenuto a giustificarne il maggior onere nei
provvedimenti di attuazione delle attività ispettive.
8. Ispettori
Il d.lgs. 192/2005 (art. 9 comma 2) prescrive che le autorità competenti
realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ivi compresi gli
impianti termici.
Per effettuare tali controlli i suddetti Enti si avvalgono della figura
dell’«ispettore di impianti termici».
Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni,
l’ente Locale deve stipulare con l’organismo un’apposita convenzione, nel pieno
rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica
amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi
esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente
presso gli impianti dei cittadini.
8.1 Requisiti minimi obbligatori
L’attività ispettiva è affidata dall’ente locale competente o dall’organismo
incaricato, a personale esperto che sia in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3, comma 1 della legge 46/90, per gli imprenditori o per i
responsabili tecnici delle imprese abilitate alla installazione, trasformazione,
manutenzione degli impianti limitatamente a chi sia in possesso di:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2, comma
1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore.
La Regione Lombardia definisce i criteri per la formazione e la qualificazione
dei tecnici ed i requisiti e le modalità per l’accreditamento degli stessi e
degli enti formatori, in collaborazione con i collegi, gli ordini professionali
e le associazioni di categoria.
La Regione Lombardia, tramite la società consortile a responsabilità limitata
con finalità di pubblico interesse costituita ai sensi dell’articolo 55, comma
17, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, accredita i soggetti e le
organizzazioni preposte alla formazione e all’abilitazione dei soggetti di cui
sopra. Altresì Regione Lombardia accredita i soggetti abilitati al rilascio
dell’attestato di idoneità per l’attività di ispezione degli impianti termici.
Le funzioni di cui agli ultimi due capoversi saranno espletate con provvedimenti
successivi.
Si ritengono comunque idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti i
soggetti in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA,
nonché tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data della
pubblicazione delle presenti Linee Guida che, pur non in possesso del suddetto
attestato, dispongano della necessaria esperienza acquisita nel corso dello
svolgimento di attività di ispezione, che deve essere attestata dagli Enti
locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.
8.2 Incompatibilità
Le incompatibilità delle figure imprenditoriali collegate agli impianti termici
e la figura dell’ispettore sono regolate dall’allegato «I» al d.P.R. 412/93
s.m.i. Preso atto delle diverse interpretazioni, si ritiene necessario definire
quanto segue:
• fermo restando quanto previsto dall’Allegato «I», punti 1 e 2, l’ente preposto
alla ispezione potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di
ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove
viene svolta l’attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì
che non possano ricoprire il ruolo degli ispettori i soggetti che nei due anni
precedenti alla campagna di ispezione hanno svolto l’attività di
manutenzione/installazione nei suddetti Comuni;
• per le altre figure indicate al punto 1 (uno) del citato allegato «I», si
ritiene che l’ente preposto alla ispezione potrà stabilire che l’incompatibilità
insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione
all’intera durata di vita degli stessi o fino alla eventuale loro
ristrutturazione che comporta la trasmissione di una nuova scheda identificativa
di impianto.
9. Controllo e manutenzione degli impianti termici Sia la precedente
legislazione (d.P.R. 412/93 come modificato dal d.P.R. 551/99) che la nuova (d.lgs.
192/05 comma 1 Allegato «L»), prescrivono che le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell’impianto termico debbano essere eseguite secondo i
seguenti criteri:
a) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la
manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o incaricata della
manutenzione dell’impianto, o, per gli impianti esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, conformemente alle analoghe istruzioni
disponibili a corredo dell’impianto;
b) in subordine e qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni
di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai
sensi della normativa vigente;
c) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti
dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista
dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio o dispositivo. I controlli di cui agli allegati «G» e «F» al
presente documento, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto,
della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle
operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono
essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di
manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito:
a. ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se
di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
b. annualmente per tutti gli altri impianti termici;
c. per i generatori di calore di potenza termica nominale al focolare superiore
o uguale a 35 kW alimentati con combustibili liquidi ovvero per centrali
termiche con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare
complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla
metà del periodo di riscaldamento.
La suddetta frequenza infatti è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di
garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico; rimangono fatte salve
indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso
e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore
dell’impianto o dal costruttore dei componenti. Al termine delle operazioni di
controllo e manutenzione, l’operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il
rapporto di controllo e manutenzione conforme all’allegato «G», per gli impianti
con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e all’allegato «F», per gli
impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW al presente
documento. Gli allegati «G» e «F» al presente documento sono dei rapporti di
controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste. Nel caso lo
ritengano necessario o utile alla loro attività , gli operatori demandati alla
loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano
ad escludere o sostituire quanto riportato negli allegati «G» e «F» al presente
documento.
In entrambi i casi l’originale del rapporto deve essere conservato insieme a
tutta la documentazione di corredo all’impianto.
10. Dichiarazione
La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera «e» del
paragrafo 6 «definizioni», è obbligatoria per tutti gli impianti termici
presenti sul territorio ed ha validità per le due stagioni termiche successive a
quella di presentazione.
10.1 Modalità e termini di presentazione per gli impianti inferiori ai 35 kW
Entro il 31 luglio 2007 e successivamente con cadenza biennale, i manutentori
sono tenuti a trasmettere l’apposita dichiarazione conforme al rapporto di
controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato
«G» del presente documento.
La presentazione all’Ente locale competente del suddetto rapporto di controllo e
avvenuta manutenzione deve comunque avvenire entro il termine di 30 giorni dalla
data di avvenuta manutenzione.
Sull’allegato «G» al presente documento, negli appositi campi previsti, devono
essere riportati i dati della volumetria asservita dall’impianto ed i consumi
dell’impianto distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data
di effettuazione del controllo tecnico da parte del manutentore.
Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore, o a
seguito di ristrutturazione dell’impianto termico non è richiesta la
presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni
termiche successive alla data della prima accensione da parte dell’installatore,
purché sia stata trasmessa all’ente locale competente la scheda identificativa
dell’impianto di cui al punto 11.3 corredata dal rapporto di controllo tecnico
attestante la prova di combustione all’attivazione dell’impianto.
10.2 Modalità e termini di presentazione per gli impianti superiori o uguali ai
35 kW
Entro il 31 luglio 2007 e successivamente con cadenza biennale il responsabile
di impianto è tenuto alla trasmissione della apposita dichiarazione conforme al
rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui
all’allegato «F» del presente documento.
La presentazione all’ente locale competente del suddetto rapporto di controllo e
avvenuta manutenzione deve comunque avvenire entro il termine di 30 giorni dalla
data di avvenuta manutenzione.
Sull’allegato «F» al presente documento, negli appositi campi previsti, devono
essere riportati i dati della volumetria asservita dall’impianto ed i consumi
dell’impianto distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data
di effettuazione del controllo tecnico da parte del manutentore.
Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione di tutti i generatori di calore
che costituiscono l’impianto, o a seguito di ristrutturazione dell’impianto
termico non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta
manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima
accensione da parte dell’installatore, purché sia stata trasmessa all’ente
locale competente la scheda identificativa dell’impianto di cui al punto 11.3
corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione
all’attivazione dell’impianto.
10.3 Presentazione informatizzata
La Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione del catasto regionale degli
impianti termici prevede la trasmissione via telematica delle dichiarazioni di
avvenuta manutenzione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore
a 35 kW direttamente da parte dei manutentori, attraverso la collaborazione
delle Associazioni di Categoria che, tramite specifici accordi con la Regione
Lombardia, garantiranno la trasmissione, per loro conto, delle dichiarazioni
informatizzate dei rapporti di controllo tecnico.
Gli Enti locali competenti devono adeguarsi per agevolare tale attività tramite
sistemi informatici di comunicazione.
Finché non sarà operativo il sistema di invio della documentazione in via
telematica ed informatizzata, la dichiarazione di cui sopra deve comunque essere
trasmessa dal manutentore all’amministrazione competente o all’organismo
incaricato in formato cartaceo con timbro e firma dell’operatore incaricato
della manutenzione, e firma per ricevuta e presa visione del responsabile
dell’esercizio e manutenzione dell’impianto.
Al fine di attestare che siano stati rispettati i termini di presentazione, la
consegna all’ente locale competente delle dichiarazioni in formato cartaceo deve
essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in cui deve essere
riportato l’elenco dei responsabili di impianto con relativo indirizzo a cui
fanno riferimento i rapporti di controllo tecnico allegati. La lettera di
trasmissione deve essere presentata in duplice copia, di cui una deve essere
restituita al manutentore con l’apposizione di timbro di ricevuta e data del
ricevimento. Tale operazione può essere modificata dall’ente locale competente
sulla base di diverse procedure interne all’ente stesso.
Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il
responsabile dell’impianto deve consegnare la dichiarazione all’ente locale
competente. Nel momento in cui sarà attivo il sistema di invio telematico
informatizzato, il responsabile dell’impianto dovrà consegnare la dichiarazione
ad un centro di raccolta predisposto dalle Associazioni di Categoria di
impiantisti e manutentori entro il termine previsto, che, tramite specifici
accordi con la Regione Lombardia, garantiranno la trasmissione, per loro conto,
delle dichiarazioni informatizzate dei rapporti di controllo tecnico.
Sulla base di quanto disposto per la consegna della dichiarazione degli impianti
di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, gli Enti locali competenti
possono attivare accordi con le locali Associazioni di Categoria per la
trasmissione attraverso i manutentori o le stesse Associazioni anche delle
dichiarazioni degli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale
a 35 kW.
10.4 Costo e modalità di pagamento
Considerato che gli oneri per effettuare le attività di accertamento e ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici devono rispettare
il principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, il costo della
dichiarazione deve essere pari al 10% del prezzo dell’ispezione di un impianto
di uguale potenza, considerando la percentuale delle ispezioni degli impianti
che l’Ente locale deve effettuare nel biennio di riferimento.
Poiché ogni Ente locale competente è responsabile dell’introito dei pagamenti
delle dichiarazioni che ad esso fanno riferimento, in base alle esigenze dettate
dall’utenza e quelle dettate dai propri settori di riferimento, tecnici e
finanziari, può adottare le modalità di pagamento ad esso più congeniali.
Tale operazione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35
kW deve essere effettuata dal manutentore, direttamente o tramite Associazione;
per gli impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore ai
35 kW deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto.
Se l’impianto non è stato sottoposto a manutenzione, il responsabile
dell’impianto è passibile di sanzione.
10.5 Validazione degli Allegati «G» e «F» come dichiarazione
I rapporti di controllo tecnico di cui all’Allegato «G» del presente dispositivo
devono essere validati come dichiarazione attraverso l’apposizione
dell’etichetta di identificazione sull’allegato stesso. L’etichetta, su modello
regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo
stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore,
sulla copia del modello che rimane all’utente, un’altra matrice verrà collocata,
quale convalida del modello, sulla copia da trasmettere all’ente, e l’altra
collocata sul modello che conserverà il manutentore.
Il modello, su ciascuna matrice, contiene il Logo della Regione Lombardia,
dell’ente competente all’effettuazione della campagna di ispezione, il numero
dell’etichetta e ogni altra informazione ritenuta opportuna dall’ente
competente.
La presenza della «Etichetta» sul modello inviato all’ente garantisce l’avvenuto
pagamento e quindi non richiede ricevuta.
I manutentori possono ottenere l’etichetta sia dall’ente preposto alle ispezioni
che dalle Associazioni di Categoria, pagandola all’atto della presentazione
delle dichiarazioni all’ente o all’Associazione di Categoria. Sulla base di
accordi specifici stipulati con l’Ente locale, l’etichetta potrà essere pagata
al suo ritiro da parte del manutentore.
Nel momento in cui sarà attivo, il sistema di invio telematico delle
dichiarazioni da parte dei soggetti preposti, questo sostituirà integralmente la
dichiarazione in formato cartaceo da inviare all’ente locale competente.
Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW
l’Ente locale competente può decidere le modalità più congeniali per conferire
il valore di dichiarazione all’allegato «F» al presente dispositivo, o
attraverso l’uso di etichette diversificate a seconda della potenza
dell’impianto, o tramite versamento diretto a favore dell’ente.
Attraverso specifici accordi locali con le Associazioni di Categoria di
manutentori e impiantisti, l’Ente locale competente può decidere di replicare le
modalità previste per la validazione dell’allegato «G» anche per l’allegato «F».
Affinché gli allegati «G» e «F» siano validi come dichiarazione, oltre
all’etichetta di validazione o attestazione di effettuato versamento, i suddetti
modelli devono essere compilati in ogni loro parte, ivi comprese le informazioni
aggiuntive richieste a livello regionale come la volumetria asservita
dall’impianto ed i consumi di combustibile.
11. Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni
all’Ente locale
Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:
A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:
- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto 17 marzo 2003 n.
60;
- Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta
installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
- Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal
produttore;
- Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti
installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge, documentazione
di cui al d.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia
ordinaria che straordinaria.
B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:
- Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n.
60;
- Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta
installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
- Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e
apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;
- Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto,
certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
- Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti
installati antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge, documentazione
di cui al d.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia
ordinaria che straordinaria.
Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico deve essere riportato in evidenza sul «libretto di
impianto» o sul «libretto di centrale» di cui al decreto 17 marzo 2003 n. 60.
Ogni impianto termico avente potenza nominale complessiva al focolare inferiore
a 35 kW deve essere dotato di numero identificativo univoco che verrà fornito
dall’Ente locale competente, posto su una targhetta adesiva da collocarsi sul
generatore di calore ed al quale si deve fare riferimento per qualsiasi
comunicazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico. Tale numero di
riferimento resterà valido per tutta la vita dell’impianto.
Nel caso di impianto composto da più apparecchi singoli, quali ad esempio i
radiatori individuali, la cui potenza sommata superi i 15 kW, detta targhetta è
affissa su uno degli apparecchi e costituisce riferimento per tutto l’impianto.
A cura del responsabile, ogni impianto termico di potenza complessiva al
focolare di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW deve essere
dotato di una targa metallica fissata in modo inamovibile sulla parete esterna
della centrale termica al fianco della porta di accesso alla stessa, in
posizione facilmente visibile ed accessibile su cui sia riportato il numero
catastale di impianto che verrà assegnato dall’Ente locale competente e del
quale si dovrà fare riferimento per qualsiasi comunicazione debba essere inviata
a qualsiasi Ente pubblico e di tutta la documentazione inerente l’impianto.
I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del
responsabile dell’esercizio e manutenzione, presso l’unità immobiliare o
centrale termica in cui è collocato l’impianto termico, e possono essere
compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia
conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l’unità
immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico.
11.1 Libretto di impianto
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in
caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare
inferiore a 35 kW è prescritta l’adozione del libretto di impianto. All’atto
dell’adozione occorre inviare all’ente competente per le ispezioni (al comune
con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la
restante parte del territorio) la scheda identificativa dell’impianto (All.
«E1»).
La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1-bis, 4, 5, 6 e 7),
comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione,
deve essere effettuata, all’atto della prima messa in servizio, a cura della
ditta installatrice.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di
impianto, devono essere effettuate:
- per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione
anche da parte del terzo responsabile;
- per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la
propria firma leggibile;
- per la Scheda 8, dal soggetto che invia all’ente locale competente la
dichiarazione di cui al punto 10 delle presenti linee guida, ovvero – in caso di
ispezione – dall’ispettore incaricato dall’ente locale competente;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali,
l’occupante, nel caso di rilascio dell’unità locata o, il proprietario, nel caso
di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto,
debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale,
il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di
impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
11.2 Libretto di centrale
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è
prescritta l’adozione del libretto di centrale. All’atto dell’adozione occorre
inviare all’ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione
superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte
del territorio) la scheda identificativa dell’impianto (All. «E2»).
La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9), comprensiva dei
risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere
effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della ditta
installatrice.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di
centrale, devono essere effettuate:
- per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, il proprietario, l’occupante o l’amministratore con firma,
per accettazione, anche il terzo responsabile;
- per le Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo
responsabile;
- per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo
responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- per la Scheda 10, nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato
dall’ente locale, sarà lo stesso ispettore incaricato dei controlli a compilare
la seconda parte della scheda;
- per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo
responsabile;
- per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l’esercizio e la
manutenzione.
In caso di nomina dell’amministratore e successiva rescissione contrattuale,
l’amministratore è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo
amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con
tutti gli allegati. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva
rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al
proprietario o all’eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di
centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
11.3 Schede identificative dell’impianto termico
Si adottano, per la comunicazione all’ente competente dell’avvenuta nuova
installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori
di calore di impianti termici, le schede identificative di impianto riportate in
Allegato «E1» e «E2».
Dette schede devono essere inviate dal soggetto che esegue la prima accensione
all’ente locale competente entro trenta giorni dalla data della stessa. Si
rammenta che solo l’invio di tale documentazione concede l’esenzione dall’invio
della dichiarazione di avvenuta manutenzione e di eventuale ispezione da parte
dell’ente locale competente per le due stagioni termiche successive alla data
della prima accensione.
Nel momento in cui sarà operativo l’inserimento informatizzato diretto da parte
delle Associazioni di categoria, degli allegati «G» e «F» al presente documento,
anche la scheda identificativa dell’impianto deve essere trasmessa nel medesimo
modo.
12. Requisiti ed adempimenti del manutentore
Il manutentore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo
degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con
riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per
gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e
l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 della
stessa legge.
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell’impianto, l’operatore provvede a registrare negli appositi spazi del
libretto di impianto o di centrale quanto effettuato ed a redigere e
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui
all’allegato «G» per gli impianti con potenza termica nominale al focolare
inferiore a 35 kW e all’allegato «F» per gli impianti con potenza termica
nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile
dell’impianto. L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al
libretto di impianto o di centrale. Per quanto concerne la rilevazione dei
parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati
tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto
concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione
con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.
Il manutentore è tenuto ad inviare copia dell’allegato «G» validata con
l’etichetta di identificazione avente valore di dichiarazione all’Ente locale
competente alle ispezioni degli impianti termici.
13. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, così come sopra
definito (proprietario, amministratore, occupante), può trasferire le proprie
responsabilità ad un terzo (terzo responsabile) avente i requisiti di cui al
punto 13.2.
Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica nominale al
focolare inferiore a 35 kW restano all’occupante dell’immobile le responsabilità
:
- del periodo di riscaldamento;
- dell’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dall’art. 9 del d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle
disposizioni di cui all’art. 4 del d.P.R. 412/93 e s.m.i.
L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo
responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in
forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore,
occupante).
Il terzo responsabile eventualmente nominato deve comunicare, entro trenta
giorni, la propria nomina all’ente locale competente per i controlli previsti al
comma 3 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; al medesimo Ente il terzo
responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni
dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità
dell’impianto. I modelli da utilizzare dovranno essere conformi a quelli
riportati in allegato «H» e «I» al presente documento (uno per impianti con
potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kWed uno per gli altri),
come previsto dal d.m. 17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile
2003.
Nel momento in cui sarà operativo l’inserimento informatizzato diretto da parte
delle Associazioni di categoria, degli allegati «G» e «F» al presente documento,
anche le comunicazioni relative alla nomina e revoca del terzo responsabile
devono essere trasmesse nel medesimo modo.
Per impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW,
il costo delle dichiarazioni di cui al capitolo 10 del presente documento, sono
a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è
tenuto a curare i rapporti con l’ente Locale competente. Non è possibile
trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma: tale
trasferimento è possibile solo nel caso che contestualmente alla nomina quale
terzo responsabile venga conferito l’incarico di procedere alla messa a norma
dell’impianto.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può
ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza
per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 d.P.R. 412/93).
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per
la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di
adempiere agli obblighi per le connesse responsabilità limitatamente
all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle
ispezioni periodiche previste.
Nel caso di impianti termici individuali con potenza nominale al focolare
inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione si identifica con l’occupante che può delegarne i compiti al
soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell’impianto, che assume
pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo di
riscaldamento, dell’orario di attivazione consentito e del mantenimento della
temperatura ambiente ammessa. Al termine dell’occupazione, l’occupante è tenuto
a consegnare al proprietario o al subentrante il «libretto di impianto»
debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
Si ribadisce che, per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW,
il manutentore è tenuto ad inviare la dichiarazione all’ente Locale competente
alle ispezioni degli impianti termici, per gli impianti di potenza nominale al
focolare superiore o uguale a 35 kW tale adempimento rimane in capo al
responsabile.
13.1 Requisiti minimi del terzo responsabile
Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIAA o all’Albo
degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con
riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per
gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e
l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 della
stessa legge.
Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di
350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il
terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime
di garanzia della qualità , ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere
iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti
per categoria.
13.2 Terzo Responsabile – Obblighi ed incompatibilità
Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:
a. comunicare entro trenta giorni la propria nomina all’ente locale competente
per i controlli previsti al comma 3 dell’articolo 31 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10. Al medesimo Ente il terzo responsabile comunica immediatamente ed al
massimo entro trenta giorni eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché
eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. Le
comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dello schema
riportato nei libretti di impianto e di centrale di cui al decreto 17 marzo 2003
n. 60 (allegati H e I).
b. Rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore,
salvo per gli impianti termici individuali.
c. Rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione
dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla
normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali.
d. Invio della dichiarazione di cui al capitolo 10 del presente documento,
all’ente Locale competente alle ispezioni degli impianti termici.
Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di
fornitore/venditore di energia per il medesimo impianto. Tale incompatibilità è
prevista anche per società collegate o partecipate ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile.
13.3 Modelli di comunicazione all’ente competente di nomina o revoca del terzo
responsabile
Si adottano, al fine di comunicare all’ente competente alla ispezione l’avvenuta
nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile i modelli di
cui agli allegati «H» e «I» al presente documento.
Nel momento in cui sarà operativo l’inserimento informatizzato diretto da parte
delle Associazioni di categoria, degli allegati «G» e «F» al presente documento,
anche le comunicazioni relative alla nomina e revoca del terzo responsabile
devono essere trasmesse nel medesimo modo.
14. Attività sanzionatoria
Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli
impianti termici, si constati il mancato rispetto delle relative disposizioni di
legge, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova,
si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile di impianto
(proprietario/occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile).
Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per
cui l’ente locale o settore dell’ente preposto non è direttamente competente,
sarà cura dello stesso darne opportuna comunicazione all’ente, o settore, o
altra autorità competente in materia.
L’Ente locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un
termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità
riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il
termine assegnato comporta l’avvio della procedura sanzionatoria.
L’avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può
essere disposto dall’Ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella
manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l’obbligo di attuare,
entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le
irregolarità riscontrate.
Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell’infrazione,
cui fa seguito la notifica al trasgressore e l’irrogazione delle sanzioni
previste dalla legge 10/91 e dal d.lgs. 192/2005 da parte dell’ente competente
alle ispezioni, secondo le disposizioni ordinamentali di ciascun Ente relative
alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale.
15. Catasto Regionale degli impianti termici
Regione Lombardia, su invito degli Enti locali e degli organismi competenti,
allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente gli accertamenti e le
ispezioni sugli impianti, nonché per ottenere un quadro conoscitivo completo ed
unitario tale da adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti,
realizzerà un sistema informativo unico e centralizzato e lo metterà a
disposizione degli Enti locali e degli organismi competenti a titolo non
oneroso.
Gli Enti locali e gli organismi competenti dovranno a loro volta alimentare tale
sistema informativo, costituendo così il «Catasto regionale degli Impianti
Termici».
Gli Enti locali e gli organismi competenti per le ispezioni e gli accertamenti,
dovranno stabilire, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso
noto alle popolazioni interessate, le modalità per l’acquisizione dei dati
necessari alla costituzione di tale sistema informativo.
Il Catasto regionale degli Impianti Termici sarà costituito con locazione
centralizzata, software web e accesso distribuito sull’intero territorio
regionale e nazionale.
L’architettura della soluzione individuata soddisfa gli obiettivi che la Regione
Lombardia si è posta e risponde a tutti i principali requisiti indicati dagli
Enti locali e dagli organismi competenti per la creazione, gestione e
certificazione di un Catasto Regionale degli Impianti Termici.
La Regione Lombardia lascia agli Enti locali ed agli organismi competenti la
facoltà di decentrare la porzione di banca dati di propria pertinenza gestionale
e di porla all’interno delle proprie infrastrutture, purché venga garantita la
sua replica all’interno della corrispondente versione centralizzata con cadenza
giornaliera. Tutti gli oneri inerenti il decentramento della banca dati
(acquisto del server, configurazione del sistema, avvio, connessione Internet,
replica centralizzata, gestione, assistenza, etc.) saranno a carico degli Enti
locali e degli organismi competenti che lo richiederanno.
Le principali caratteristiche tecnologiche del sistema informatico adottato
sono:
PIATTAFORMA TECNICA:
• Tecnologia Open Source di totale e pieno accesso: il pacchetto informatizzato
è stato progettato come applicazione web nativa e per la sua realizzazione sono
stati utilizzati esclusivamente componenti Open Source che offrono una serie di
vantaggi significativi.
Principali requisiti della Piattaforma Tecnica:
- Software Open Source di totale e pieno accesso
- Software Web Nativo ovvero il prodotto è un gestionale completamente fruibile
anche mediante Internet, protetto e sicuro
- Robustezza e sicurezza della soluzione per grandi numeri (stima potenziale
fatta in circa 4.000.000 di impianti da gestire)
- Apertura e integrabilità verso i servizi Regionali
- Completezza di gestione dell’intero ciclo
Obiettivi che si intendono realizzare con la Piattaforma Tecnica:
- assicurare la conoscenza di dati certi, unici ed omogenei alla Regione
- rispondere alla richiesta delle Amministrazioni Provinciali e Comunali
relativo all’uso di un software unico e web
- coinvolgimento delle associazioni di settore nell’alimentazione del sistema
- integrazione con altri servizi regionali
- creazione di un’unica banca dati regionale
In sintesi l’applicativo individuato permette di rispondere ai diversi problemi
che caratterizzano la generazione e la gestione del catasto impianti, quali:
- acquisizione di dati esterni per arricchimento catasto (anagrafi, contratti
gas, ...)
- strumenti di bonifica e fusione
- gestione dei dati di impianto
- gestione della targatura dell’impianto e del suo successivo riconoscimento
- gestione di tutti i soggetti che a vario titolo ruotano nel tempo attorno alla
vita dell’impianto
- gestione di tutta la documentazione in autocertificazione o prodotta dall’ente
su controllo
- gestione degli interventi e dei rapporti con il cittadino e con gli altri enti
coinvolti, completamente integrata con stampe dedicate, diretta o indiretta, con
regolamentazione degli accessi anche a gruppi di lavoro esterni (agenzie)
- gestione delle anomalie e delle prescrizioni nonché di tutto l’iter di
sospensione degli impianti fino alla loro messa in regola.
- accesso diretto e protetto per i manutentori con possibile coinvolgimento
delle categorie per la qualità del dato
- soluzione già sviluppata e funzionante per l’utilizzo di palmari per
l’alimentazione da remoto
- software dedicato ed integrato nel prodotto per applicazioni off line
(portatili) per verificatori e manutentori
- territorio gestito sia per Comuni che per Province
- gestione economica completa realizzata sia mediante la tradizionale
rendicontazione con versamenti postali sia mediante l’uso dei bollini
distribuiti ai manutentori. Questa ultima soluzione è completamente seguita,
dalla distribuzione alla resa dei bollini, ed integrata con la prima soluzione,
cui si affianca.
L’architettura della piattaforma tecnica permette:
- Accesso distribuito: I dati sono centralizzati, ma accessibili tramite
collegamento ad internet anche utilizzando palmari. Il profilo di chi accede
diventa strumento di autorizzazione e identificativo del gruppo di appartenenza
con la relativa restrizione a livello di dati raggiungibili e di azioni
possibili su di essi. È possibile un controllo in tempo reale da parte degli
uffici preposti contestualmente alla disponibilità dei dati a tutti gli utenti
coinvolti nelle loro sedi. Si riduce al minimo la necessità di flussi cartacei o
elettronici.
- Elevata parametricità: Il sistema permette di gestire tutta una serie di
tabelle di riferimento che permettono all’utente di configurare direttamente ed
adattare la gestione del servizio alle proprie necessità.
- Storicizzazione pluriennale: Tutti gli eventi che interessano un impianto sono
memorizzati, quindi storicizzati, in modo da poter sapere quali variazioni
l’impianto ha subito nel tempo.
Vengono mantenuti in archivio gli impianti anche dopo la loro disattivazione. Le
dichiarazioni e rapporti di ispezione vengono archiviati senza limiti di tempo
così come le modifiche apportate al cambio di intestatario dell’impianto.
Sostanzialmente tutti i dati inseriti nel sistema vengono mantenuti a
discrezione dell’utente.
Il programma è strutturato in modo di gestire i seguenti dati:
- Impianti: L’impianto è il centro di una stella di relazioni e la sua
identificazione è affidata alla collocazione territoriale o ad una codifica
interna assegnata dall’ente. È l’archivio principale della procedura. Ad ogni
impianto catalogato si collegano: generatori (possono essere più di uno),
soggetti responsabili, ditte responsabili (manutentori, progettisti,
costruttori, fornitori di combustibile), modelli «G» e «F», rapporti di
ispezione, documenti allegati, pagamenti. Oltre ad una chiave interna univoca
utilizzata dal programma, il programma prevede una chiave esterna gestibile
dall’ente. L’impianto prevede uno stato che ne sintetizza la situazione corrente
sotto diversi punti di vista.
- Soggetti: I soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione di un impianto
sono: proprietario dell’immobile in cui è installato l’impianto, occupante
dell’immobile, amministratore dell’immobile, intestatario della fornitura di
combustibile, terzo responsabile, se non è tra quelli sopra citati (potrebbe
essere un manutentore).
Sono inoltre gestiti i dati di ditte a vario titolo coinvolte: manutentori,
progettisti, fornitori di combustibile, costruttori.
- Territorio: La collocazione dell’impianto è individuata con precisione sul
territorio, in particolare attraverso l’identificazione di: comune, frazione,
quartiere, unità urbana, via, numero civico, scala, piano, interno
dell’immobile. Esiste sull’impianto un riferimento che individua la sua
posizione sul territorio utilizzando il sistema cartografico fornito dalla
Regione Lombardia.
Dato un impianto si visualizza sulla carta l’esatta posizione e, viceversa,
fissata una posizione vi si può collocare un impianto.
- Dichiarazioni: Il sistema permette la registrazione di tutte le dichiarazioni
presentate all’ente da parte dei responsabili degli impianti con i relativi
riferimenti ai dati tecnici dell’impianto e quelli relativi al manutentore
incaricato del controllo. I modelli di dichiarazione sono tutti ricondotti
all’impianto di riferimento.
È possibile inserire nel sistema i dati riportati su ogni modello secondo la
normativa vigente. Tali dati possono essere registrati direttamente anche dagli
ispettori e dai manutentori. Nel caso in cui la dichiarazione giunga in forma
cartacea all’ente, o alla società terza convenzionata, sarà possibile inserirlo
nel sistema associandolo direttamente all’impianto, qualora quest’ultimo sia già
registrato, oppure registrare contestualmente i dati relativi ad un nuovo
impianto. Un’eventuale discrepanza tra i soggetti responsabili in archivio e
quelli rilevati sulle dichiarazioni viene intercettata e produce o un
aggiornamento automatico dei dati dell’impianto o una segnalazione che prevede
un aggiornamento da parte del personale dell’ufficio.
- Pianificazione ispezioni: L’ente ha la possibilità di definire le modalità di
estrazione degli impianti da ispezionare ed alimentare così l’insieme di
controlli da effettuare. L’estrazione tratta sia gli impianti soggetti a
campionatura, che sugli impianti potenziali per i quali il controllo è volto a
ispezionarne l’esistenza.
L’estrazione viene archiviata in una tabella di appuntamenti potenziali ai quali
vengono assegnati in modo massivo o puntuale agli ispettori tenendo conto delle
loro singole disponibilità. In base a tale pianificazione possono essere
prodotte stampe di «Avviso di ispezione» destinate ai responsabili degli
impianti. L’obiettivo è quello di organizzare le attività dell’ente.
- Rapporti di Ispezione: Nei Rapporti di Ispezione sono gestiti tutti i dati
previsti dalla normativa vigente, incluse le anomalie riscontrate. Il rapporto
di ispezione rappresenta il momento conclusivo di una serie di attività che
comprendono la selezione o l’estrazione degli impianti da controllare,
l’assegnazione di tali impianti agli ispettori, la spedizione degli avvisi al
responsabile ed infine la registrazione del rapporto stesso e le comunicazioni
degli esiti ai responsabili. Inoltre, in fase di configurazione del sistema, si
può scegliere se aggiornare automaticamente o meno i dati riportati nel rapporto
di ispezione quali: il responsabile, il combustibile e la potenza dell’impianto.
- Pagamenti: I pagamenti pervengono all’ente attraverso diversi canali stabiliti
in via preliminare dall’ente.
La struttura funzionale del programma informatizzato prevede:
- Catasto degli impianti: Il sistema permette la gestione del catasto degli
impianti termici installati sul territorio con la normale archiviazione delle
dichiarazioni relative ai controlli periodici. Il catasto degli impianti può
popolarsi attraverso: dichiarazioni di installazione, presentazione di
dichiarazioni e da elenchi forniti da distributori di combustibile. Nel caso di
caricamenti che abbiano come sorgente archivi provenienti da distributori di
combustibile, o altri equivalenti, quindi con informazioni parziali e spesso
inesatte, l’impianto viene caricato in stato «da ispezionare». Gli impianti «da
ispezionare» possono essere trattati con procedure massive di analisi, il cui
rendimento e produttività è spesso limitato, o mediante analisi comparata della
banca dati effettiva e di quella da ispezionare per poi guidare manualmente il
consolidamento degli impianti. Le ispezioni saranno possibili sia su impianti
censiti attraverso documentazioni provenienti dal responsabile che da elenchi di
impianti «da ispezionare». Il sistema permette la bonifica guidata, definizione
dati mancanti ed eliminazione di dati doppi sia sugli impianti che sui soggetti,
sia in fase di inserimento delle dichiarazioni che di Rapporto di Ispezione. Gli
impianti hanno un loro stato che permette di definirli come «da ispezionare»,
«certificato», «anomalo», «rottamato». Su un certo indirizzo possono insistere
diversi impianti.
Le modifiche ai dati tecnici o di ubicazione (cambio denominazione via o cambio
numero civico) sono storicizzate e collegate tra di loro.
- Gestione ispezioni: Il sistema permette la selezione degli impianti da
sottoporre a ispezione e la conseguente pianificazione degli appuntamenti
assegnando gli ispettori e i tempi dell’incontro.
Compito degli ispettori sarà quello di gestire i singoli appuntamenti a lui
assegnati e di compilare i rapporti di ispezione che andranno poi inseriti. La
pianificazione dell’azione sul territorio deve essere ottimizzata organizzando
gli spostamenti del personale incaricato delle ispezioni. Gli impianti per i
quali sia stata presentata la dichiarazione sono soggetti a ispezioni a
campione.
La scelta di tali impianti, individuati sul territorio, segue determinati
parametri che possono essere scelti dall’ente. La gestione degli appuntamenti
può essere effettuata con varie procedure in base alle esigenze dell’utente sia
per quanto riguarda l’estrazione degli impianti da ispezionare che
l’assegnazione degli ispettori (indicazione di data e ora). L’analisi dei dati
può essere effettuata sia accedendo per data, per ispettori o per territorio. La
gestione del calendario appuntamenti dà all’utente del sistema la possibilità di
variare, annullare ed eventualmente di gestire ritardati rinvii o mancati
appuntamenti.
- È possibile generare manualmente nuove scadenze ed eventuali ulteriori
controlli da effettuare nel caso si riscontrino anomalie negli impianti già
sottoposti a ispezione.
- Statistiche: Dal catasto degli impianti e dai rapporti di ispezione si possono
ottenere dati utili per la compilazione di statistiche previste dalla normativa.
Sono previste stampe riassuntive e statistiche per rielaborazioni locali come:
stampa elenco attività sospese, statistiche impianti, statistiche dichiarazioni,
statistiche rapporti di ispezione, statistiche impianti attivi, relazione
biennale.
Ulteriori stampe riassuntive possono essere concordate, non presentando il
sistema particolari vincoli in proposito.
- Gestione documentale: è possibile archiviare tutti i documenti collegati
all’impianto sia emessi dall’ente che ricevuti dai responsabili. I modelli di
stampa possono essere personalizzati direttamente da parte dell’utente. La
procedura permette di inserire qualsiasi documento in formato elettronico,
allegandolo all’impianto e di conseguenza alle entità ad esso collegate
(soggetti, distributori, manutentori). Alcune tipologie di documento sono
prefissate, ma l’utente può definirne di nuove utilizzando i modelli di stampa.
- Gestione economica: Il sistema permette la gestione amministrativa dei dati
legati all’impianto pervenuti tramite dichiarazione o ispezione, sfruttando un
tariffario sempre aggiornato. Consente, inoltre, il controllo dei pagamenti
effettuati.
La gestione degli utenti del sistema
- Uffici preposti: Ciascun ufficio può essere strutturato e prevedere accessi
diversificati per classi di utenti. È possibile diversificare il livello di
autorizzazione per i vari utenti permettendo, ad esempio, ad alcuni di operare
aggiornamenti sui dati e ad altri solamente di visualizzarli. Gli utenti sono
divisibili in classi e prevede un configuratore dei menù che limiti le voci
esposte alle sole fruibili dalle diverse classi.
- Ispettori: In base alle scelte amministrative, l’ente può decidere di affidare
loro anche il compito di inserire all’interno del sistema il rapporto di
ispezione redatto in sede di controllo. Gli ispettori possono operare sulla
parte del sistema che è di loro competenza. Gli attuali diversi livelli di
competenza sono tre, ciascuno con un diverso menù di accesso: un livello di
massima responsabilità che determina le assegnazioni ai soggetti adibiti alle
attività di ispezione, un livello di gestione degli appuntamenti ecc. che vede e
gestisce i dati delle ispezioni assegnate, un livello per il singolo ispettore
che può accedere solo i dati dei propri appuntamenti.
- Manutentori: Con la compilazione della dichiarazione attestano che l’impianto
sia a norma. I manutentori accedono attraverso un menù personalizzato agli
impianti di loro competenza con possibilità di inserire i nuovi modelli.
15.1 Metodologia per la generazione del codice impianto
La Regione Lombardia, su diretta richiesta degli Enti, adotta la seguente
metodologia di generazione del numero di catasto impianti univoco sul territorio
regionale attraverso l’applicativo informatico per la gestione del catasto
regionale degli impianti termici.
I parametri che verranno presi per la definizione del numero di identificazione
univoco dell’impianto sono:
- Codice Provincia;
- Codice Comune;
- Tipologia impianto (una o due lettere);
- Numero progressivo (6 cifre).
La progressione numerica sarà gestita dal programma che genererà targhe uniche
mentre la loro stampa e distribuzione sarà a carico dei diversi Enti.
15.2 Obblighi dei Distributori
Al fine di garantire la continua implementazione del Catasto Regionale degli
impianti termici i distributori di combustibile sono tenuti a fornire su
supporto informatico, standardizzato a livello regionale, agli Enti locali e
agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie utenze attive al
31 di dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
16. Relazione biennale sui controlli degli impianti termici
Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non
oltre il 31 dicembre successivo, gli Enti locali devono predisporre la relazione
di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel
territorio di competenza, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali
realizzate (Allegato «L» al d.lgs. 192/2005).
La relazione deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e
redatta secondo le specifiche emanate da Regione Lombardia.
16.1 Scheda relazione biennale
Con la realizzazione del catasto regionale centralizzato degli impianti termici
verrà redatto il contenuto della relazione biennale che ogni Ente locale dovrà
pubblicare all’interno del sistema informativo.
17. Disposizioni finali
In applicazione del comma 13 dell’Allegato «L» al d.lgs. 192/05, le attività
di accertamento ed ispezione avviate dagli Enti competenti conservano la loro
validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente
fino alla stagione termica 2006/2007.
Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate agli Enti competenti ai
sensi della normativa preesistente, nell’ambito delle Campagne di Controllo
degli Impianti Termici mantengono la loro validità per il biennio di
riferimento.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA'
OPERAZIONE |
FREQUENZA |
ALTRI
COMPITI |
. |
Salvo indicazioni più
restrittive da parte del
costruttore/installatore/manutentore dell’impianto
o del costruttore dei componenti. |
. |
Controllo e manutenzione
Impianti con P < 35 kW
Combustibile gassoso |
Almeno una volta ogni due
anni. |
Compilazione e consegna
al responsabile di
impianto dell’allegato G
Misura del rendimento di combustione. |
Controllo e manutenzione
Impianti con P < 35 kW
Combustibile liquido o solido |
Almeno una volta l’anno |
Compilazione e consegna
al responsabile di
impianto dell’allegato G
Misura del rendimento di combustione ove
previsto. |
Controllo e manutenzione
35 < P < 350 kW
Combustibile gassoso, liquido o solido |
Almeno una volta l’anno |
Compilazione e consegna
al responsabile di
impianto dell’allegato F
Misura del rendimento di combustione ove
previsto.
La misura del rendimento di combustione dovrà
essere ripetuta a metà circa del periodo di
riscaldamento, eccetto per gli impianti a combustibile
gassoso. |
Controllo e manutenzione
P > 350 kW
Combustibile gassoso, liquido o solido |
Almeno una volta l’anno |
Compilazione e consegna
al responsabile di
impianto dell’allegato F
Misura del rendimento di combustione ove
previsto.
La misura del rendimento di combustione dovrà
essere ripetuta a metà circa del periodo di
riscaldamento |
Invio dell’allegato F
all’ente incaricato da
parte del responsabile di impianto (amministratore,
terzo responsabile, ecc..) |
Una volta ogni due anni |
L’allegato F sarà
convalidato dall’«etichetta di validazione» |
Invio dell’allegato G
all’ente incaricato da
parte del manutentore dell’impianto |
Una volta ogni due anni
|
L’allegato G sarà
convalidato dall’«etichetta di validazione» |
Ispezioni da parte degli
operatori incaricati
dall’ente locale |
5% annuo degli impianti
presenti nel territorio
di competenza |
Compilazione in tre copie
del rapporto di prova |
Allegato A - Rapporto di prova per impianti termici inferiori a 35 kW
Moduli in formato pdf da pag. 14 a
pag. 15 [(dimensione: 195Kb)]
All. A - Manuale di compilazione del rapporto di prova per impianti termici
inferiori a 35 kW
NOTE GENERALI
Il presente manuale costituisce una guida rapida per la misurazione in opera
del rendimento di combustione e la compilazione corretta del relativo rapporto
di prova per impianti termici con potenza termica nominale al focolare inferiori
a 35 kW (30100 kcal/h) e superiore od uguale a 4 kW (3440 kcal/h) dove per
potenza termica nominale al focolare s’intende la portata termica indicata dal
costruttore dell’apparecchio (nel presente manuale la portata termica al
focolare o potenza termica al focolare è sempre riferita al Potere Calorifico
Inferiore).
I generatori di calore devono essere inseriti in impianti destinati al
riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (allegato
“A”, punto 12, d.lgs. 192/05).
Non sono impianti termici, e quindi non sono soggetti al controllo, gli
apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali e scaldacqua
unifamiliari (tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW) e inoltre i
generatori impiegati in cicli di processo; rientrano invece nell’ambito di
applicazione del d.lgs. 192/05 i moduli radianti a gas, gli aerotermi e i
termoconvettori.
Per facilitarne la comprensione, il manuale è stato diviso in tre colonne: nella
prima colonna è riportato il punto del rapporto di prova a cui si riferisce la
nota esposta nella seconda colonna; nella terza è invece indicata la legge o la
norma UNI di riferimento.
Il rapporto di prova è un documento ufficiale; deve essere quindi redatto in
modo chiaro e completo, utilizzando una grafia leggibile ed ordinata. Non
lasciare mai campi o caselle vuote, nel caso di dato mancante o non previsto
occorre annullare lo spazio o la casella tracciando una riga su di essi.
In caso di errata compilazione, deve essere indicato l’errore in corrispondenza
della casella apponendo un NO, e il dato in questione deve essere riproposto
nelle osservazioni finali (punto 10.a del rapporto di prova).
Si rammenta che il controllo deve essere eseguito nel rispetto della propria e
dell’altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all’impianto.
Se, in presenza di pericolo immediato, la prova non può essere eseguita devono
essere annotati i motivi nelle osservazioni finali (punto 10.a del rapporto di
prova) e deve essere riportato il codice di non conformità (punto 10.b del
rapporto di prova), deve essere altresì immediatamente informata l’autorità
competente secondo le disposizioni impartite dall’Ente controllore.
Se l’ispettore è impossibilitato ad eseguire le misurazioni per altri motivi
deve, comunque, segnalarlo sulle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova)
barrando tutti i campi non compilati (punto 4.1.2. c UNI 10389).
Se il generatore è alimentato a combustibile solido e comunque non tra quelli
individuati dalla norma UNI 10389 (gas residui di lavorazione, biogas, ecc..)
non è possibile eseguire la misurazione in opera del rendimento di combustione
come previsto dalla norma stessa (punto 1. norma UNI 10389): in questi casi
occorre attenersi a quanto indicato dal costruttore e/o dall’installatore
dell’impianto che deve aver predisposto un libretto di impianto con la
descrizione dell’impianto stesso e l’elenco degli elementi da sottoporre a
ispezione (allegato “L” punto 3 d.lgs. 192/05). Non devono essere pertanto
compilati i campi numero 7, 8.b, 8.c e 8.d. che devono essere barrati, mentre il
campo 9.b deve essere redatto solo se l’impianto non rispetta i limiti di
esercizio indicati nel libretto di uso e manutenzione e/o nel libretto di
impianto specificando nelle note sottostanti le non conformità; nelle
osservazioni dell’ispettore (punto 10.a del rapporto di prova) deve essere
indicata la procedura osservata.
Se non esiste il libretto di impianto non è rispettata la normativa; deve essere
quindi compilato il campo 9.b scrivendo nelle note sottostanti e nelle
osservazioni finali la motivazione.
Si rammenta che sussistono limitazioni all’utilizzo di combustibili
particolarmente inquinanti nelle zone e nei Comuni considerati “critici” ai fini
dell’inquinamento atmosferico ai sensi della d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 6501;
tali limitazioni sono individuate dalla d.g.r. 17 maggio 2004 n. 17533 così come
integrata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839.
La prova deve essere eseguita alla presenza del responsabile di impianto o di
altra persona delegata da questi (punto 4.1.2. b UNI 10389).
All’ispettore devono essere resi disponibili per la consultazione almeno il
libretto di impianto e il libretto di uso e manutenzione del generatore (punto
4. UNI 10389).
Il rapporto di prova deve essere compilato in tre copie identiche: una copia
deve essere trattenuta dall’ispettore, una dal responsabile d’impianto e la
terza deve essere inviata dall’ispettore all’Ente che ha disposto l’ispezione
(punto 4.1.2. f UNI 10389).
Secondo quanto prescritto nelle istruzioni per la compilazione del libretto di
impianto, di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, l’ispettore è tenuto a
compilare anche la seconda parte del punto 8.1., indicando il proprio nome e
cognome, la data dell’ispezione, l’Ente che ha disposto l’ispezione, l’esito del
controllo ed eventuali note.
PARTE 1 – DATI GENERALI
1.a Inserire il codice dell’impianto segnalato sul catasto. |
|
1.b Inserire la data e il numero progressivo dell’ispezione. |
|
1.c Inserire il cognome, nome e qualifica dell’ispettore che esegue l’ispezione. |
|
1.d Indicare l’esistenza o meno della dichiarazione. |
|
1.e Inserire il numero della dichiarazione, se esistente. |
|
1.f Indicare la data della dichiarazione, se esistente. |
|
1.g Indicare l’indirizzo di localizzazione dell’impianto termico. |
Punto 7. UNI 10389 |
1.h Se durante l’ispezione, invece del responsabile dell’impianto, è presente un
suo delegato indicare cognome, nome ed indirizzo di quest’ultimo, altrimenti
annullare il campo tracciando una riga. |
Punto 4.1.2. b UNI 10389 |
1.i Segnalare a chi è affidata la responsabilità dell’impianto tracciando una
croce sulla relativa casella. Nel caso di impianti termici individuali al
servizio di un’unica unità immobiliare il responsabile dell’impianto è
l’occupante dell’immobile o una persona, avente i requisiti richiesti, da lui
delegata attraverso regolare contratto che è in genere anche il manutentore
(terzo responsabile). Nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio il responsabile di impianto si
identifica con l’amministratore o con una persona da lui delegata attraverso
regolare contratto (terzo responsabile). Se non esiste l’amministratore e non
c’è la nomina di un terzo responsabile la responsabilità dell’impianto è
ripartita in ugual modo tra tutti i condomini proprietari o al proprietario che,
affittando l’immobile, ha però mantenuto per sé la gestione dell’impianto
termico centralizzato. Nel caso che l’unità immobiliare sia occupata da società
e/o affini la responsabilità dell’impianto, se non espressamente delegata ad un
terzo, è del relativo rappresentante legale. (consultare il libretto di
impianto). |
Allegato A punti 19, 24 e 31 d.l. 192/05.
Punto 7. UNI 10389. |
1.l Indicare il nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax
dell’occupante dell’unità immobiliare ove è installato l’impianto termico. In
caso di impresa o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la
ragione sociale ed il cognome e nome del rappresentante legale, se l’unità
immobiliare è occupata da un’Amministrazione Pubblica o similari (comuni,
province, ospedali scuole ecc..) occorre, invece, indicare l’amministrazione ed
il cognome e nome del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto).
Se si tratta di un impianto termico al servizio di più unità immobiliari,
occorre barrare le voci Ragione Sociale, Cognome e nome, Telefono e Fax e
riempire solo i campi Indirizzo e Comune. |
|
1.m Indicare il nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax del
proprietario dell’impianto termico se diverso dall’occupante. In caso di impresa
o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la ragione sociale ed
il cognome e nome del rappresentante legale, se l’unità immobiliare è di
proprietà di un’Amministrazione Pubblica o similari (comuni, province, ospedali
scuole ecc..) occorre, invece, indicare l’amministrazione ed il cognome e nome
del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto). |
|
1.n Indicare la ragione sociale dell’impresa che svolge l’attività di terzo
responsabile o, in assenza di quest’ultima figura, quella che esegue la
manutenzione dell’impianto termico, il nome e cognome dell’incaricato,
l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax della sede legale dell’impresa (i
dati sono rilevabili dal libretto di impianto). |
|
1.o Nel caso di impianto termico ad uso di più unità immobiliari indicare il
nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax dell’amministratore del
condominio. Se l’amministrazione è demandata ad un’impresa o società e simili
indicare la ragione sociale, il nominativo del rappresentante legale e
l’indirizzo della sede legale dell’impresa (consultare il libretto di impianto). |
|
1.p Indicare la volumetria netta riscaldata in m3; se l’impianto produce
esclusivamente acqua calda per usi igienici o sanitari occorre barrare il campo. |
|
1.q Indicare i consumi annuali dell’impianto (stagione di riscaldamento)
rilevabili nella quinta colonna della tabella di cui al punto 10. del libretto
di impianto. |
|
PARTE 2 - DESTINAZIONE
2.a Indicare la destinazione prevalente dell’unità immobiliare ospitante
l’impianto termico apponendo una croce sulla relativa casella. |
|
2.b Indicare se l’impianto è al servizio di una o più unità immobiliari
apponendo una croce sulla relativa casella. |
|
2.c Indicare la destinazione d’uso dell’impianto termico apponendo una croce
sulla corrispondente casella (è possibile la doppia segnalazione). |
|
2.d Individuare il combustibile in uso al momento della prova, nel caso il
combustibile non sia nessuno di quelli indicati, utilizzare la casella altro
specificandolo (per esempio olio combustibile, legno ecc.; non è prevista la
doppia segnalazione). |
|
PARTE 3 - GENERATORE
3.a Indicare il fluido termovettore dell’impianto. Nel caso in cui il fluido
termovettore non sia né acqua né aria, utilizzare la casella altro
specificandolo (per esempio olio diatermico). |
|
3.b Indicare il tipo di caldaia. Per tipo B e C si intende rispettivamente
generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di
combustibile utilizzato. |
Punto 5.1. UNI 7129/2001
Note all’allegato G del d.l. 192/05 |
3.c Indicare la data di realizzazione dell’impianto, da individuare sulla
dichiarazione di conformità, oppure sul libretto di impianto se non è stato mai
sostituito il generatore, altrimenti ci si attiene a quella dichiarata dal
responsabile impianto, ma nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova)
deve essere specificato che non è stato possibile risalire alla data di
realizzazione da documenti ufficiali e che questa è stata dichiarata dal
responsabile o dal suo delegato. |
|
3.d Indicare la data di installazione del generatore che potrebbe essere diversa
da quella dell’impianto; nel caso in cui non sia possibile individuarla dalla
documentazione dell’impianto (libretto di impianto, dichiarazione di conformità)
deve essere consultata la data di costruzione del generatore presente nella
targa dei dati tecnici. Se il generatore è stato costruito dopo il 29 ottobre
1993 nella casella deve essere riportata la dicitura “dopo il 29 ottobre 1993”
(data di entrata in vigore dell’art. 11 d.P.R. 412/93), altrimenti ci si attiene
a quella dichiarata dal responsabile impianto ma nelle osservazioni (punto 10.a
del rapporto di prova) deve essere specificato che non è stato possibile
risalire alla data di installazione da documenti ufficiali e che questa è stata
dichiarata dal responsabile o dal suo delegato. |
|
3.e Indicare il nome del costruttore della caldaia rilevato nella targa dei dati
tecnici o nel libretto di impianto (se il costruttore indicato sul libretto di
impianto fosse diverso da quello indicato nella caldaia deve essere comunque
riportato quello presente nella targa e la difformità deve essere riportata
nelle osservazioni finali: punto 10.a del rapporto di prova). |
|
3.f Indicare il modello e il codice della matricola della caldaia rilevato nella
targa dei dati tecnici o nel libretto di impianto (se il dato indicato sul
libretto di impianto fosse diverso da quello indicato nella caldaia deve essere
comunque riportato quello presente nella targa e la difformità deve essere
riportata nelle osservazioni finali: punto 10.a del rapporto di prova). |
|
3.g Indicare il luogo dove è installata la caldaia; se all’interno indicare
anche l’uso della stanza (cucina, soggiorno, ufficio, capannone industriale
ecc..). Per locale tecnico si intende un locale ad uso esclusivo della caldaia. |
|
3.h Indicare il tipo di caldaia secondo la classificazione individuata nel
d.P.R. 660/96 (le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi
sono assimilate a quelle a bassa temperatura). |
Allegato VI al d.P.R. 660/96 |
3.i Indicare la potenza termica al focolare e la potenza termica utile in kW
dichiarate dal costruttore della caldaia e rilevabili nella targa dei dati
tecnici, se nella targa è riportato un range di potenza riportare solamente
quello massimo. Nel caso i dati siano espressi in Kcal/h occorre dividerlo per
860 per ottenere la misura in kW. Se la targa non è presente, illeggibile o
nascosta e non è possibile risalire ai dati attraverso il libretto di uso e
manutenzione della caldaia annullare la casella tracciando una riga. |
|
3.l Deve essere eseguita la misura della portata di combustibile. Per i
generatori alimentati a gas occorre portare al massimo regime la caldaia e, con
l’ausilio di un cronometro, controllare al contatore il volume di gas erogato in
almeno 120 secondi, naturalmente occorre accertarsi che non vi siano altre
apparecchiature funzionanti collegate alla stessa linea di distribuzione. Si
riporta quindi il dato della portata di combustibile così ottenuto in m3/h.
Per ottenere la potenza termica al focolare in kW si moltiplica la portata di
combustibile espressa in m3/h per i seguenti fattori convenzionali (Potere
calorifico inferiore): gas naturale 9,60; GPL 31,4.
Se il contatore non esiste od è impossibile raggiungerlo annullare la casella
tracciando una riga ed indicare i motivi nelle osservazioni (punto 10.a del
rapporto di prova).
Per i generatori alimentati a combustibile liquido occorre conoscere la portata
nominale dell’ugello (GPH) e la pressione di polverizzazione misurata con un
manometro montato sul bruciatore. Sarà cura dell’ente proponente l’ispezione
avvisare per tempo il responsabile dell’impianto in modo che questo possa
montare il manometro. Se non è possibile dedurre il GPH dell’ugello da
documentazioni ufficiali, è ammesso che sia dichiarato dal Responsabile di
impianto, deve essere però ribadita la circostanza nelle osservazioni finali
(punto 10.a del rapporto di prova).
La lettura della pressione di polverizzazione deve essere eseguita quando la
caldaia è in funzionamento al massimo regime. Tramite questi due dati,
attraverso delle apposite tabelle fornite, si ricava la portata massima del
combustibile espressa in kg/h. Per ottenere la potenza termica al focolare in kW
si moltiplica la portata di combustibile espressa in kg/h per i seguenti fattori
convenzionali (Potere calorifico inferiore): gasolio 11,872; olio combustibile
11,477.
Nel caso non siano disponibili i dati necessari od in presenza di generatori
alimentati con combustibili solidi o non comuni, annullare la casella tracciando
una riga ed indicare i motivi nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di
prova). |
Punto 5.6. UNI 10389 |
PARTE 4 - STATO DELL’IMPIANTO
4.a In questa sezione deve essere effettuato un esame visivo dei condotti
d’evacuazione dei prodotti della combustione e del foro di prelievo dei fumi per
eseguire la misura del rendimento di combustione.
I parametri considerati sono:
− la pendenza del canale da fumo che deve essere non inferiore al 3% (per i soli
apparecchi di tipo B a tiraggio naturale alimentati con combustibile gassoso); |
Punto 5.3.1.5. |
− il buono stato di conservazione di tutti i condotti d’evacuazione dei fumi; |
UNI 7129/2001 |
− la presenza e l’accessibilità del foro per il prelievo dei prodotti della
combustione. Se il collegamento fra generatore di calore e il camino o canna
fumaria non consente, per la loro brevità o l’assenza di tratti rettilinei, di
posizionare il foro secondo quando prescritto dalla norma UNI 10389 ed in
assenza di precise indicazioni del costruttore, o se risulta, comunque,
inaccessibile, la prova non può essere eseguita: devono essere pertanto barrati
i campi 7. (misura del rendimento di combustione), 8.b (Monossido di carbonio),
8.c (indice di fumosità), 8.d (rendimento di combustione) e il 9. (esito della
prova) ed annotata la difformità nelle osservazioni finali (punto 10. del
rapporto di prova); |
Punto 5.1. UNI 10389 |
− l’esatta posizione del foro per il prelievo dei prodotti della combustione che
per gli apparecchi alimentati a gas di tipo B e per quelli alimentati a
combustibile liquido deve essere conforme a quanto prescritto nel punto 5.1.
della norma UNI 10389, mentre per tutti gli altri apparecchi ( generatori
alimentati a gas di tipo C e generatori alimentati a combustibile solido) la
posizione è prestabilita dal costruttore della caldaia e deve essere quindi
controllata attraverso la consultazione del libretto d’uso e manutenzione della
caldaia o attraverso la dichiarazione di conformità dell’impianto; |
Punto 5.1. UNI 10389 |
− la corretta chiusura del foro di prelievo dei prodotti della combustione.
Se il canale da fumo (per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale) o i
condotti di evacuazione fumi non sono a vista annotare nelle osservazioni finali
(punto 10.a del rapporto di prova) la circostanza e tracciare una linea per
annullare il relativo campo. |
Punto 5.3.1.3.
UNI 7129/2001. |
4.b Occorre indicare se la caldaia è dotata di un condotto per l’evacuazione dei
prodotti della combustione che scarica direttamente a parete oppure scarica in
un camino che può essere singolo o a canna collettiva ramificata. Se non è
possibile individuare visivamente il condotto si può fare riferimento a quanto
riportato nell’allegato H ma occorre segnalare la provenienza dell’informazione
nelle osservazioni finali (punto 10.a del rapporto di prova). |
|
4.c In questa sezione deve essere eseguito un esame visivo del locale ove è
installato il generatore. In particolare occorre:
− Controllare l’idoneità o meno del locale tracciando una croce nella relativa
casella. Attualmente per gli impianti alimentati a gas occorre far riferimento
al Punto 3.5.1. della norma UNI 7129/2001 mentre per quelli alimentati a
combustibile liquido o solido è necessario riferirsi alle indicazioni del
costruttore e/o progettista (vedere libretto d’uso e manutenzione).
Pur considerando in regola gli impianti installati in base all’odierna
normativa, si rammenta che la corretta ubicazione del generatore di calore deve
essere riferita alle norme e/o leggi in vigore al momento dell’installazione.
Fanno eccezione gli impianti, alimentati a gas, installati prima del 13 marzo
1990 per i quali, la legge n. 46 del 1990 e successive modifiche, ha previsto
l’adeguamento alla normativa entro il 31 dicembre 1998 con l’esclusione degli
impianti installati in edifici scolastici il cui adeguamento è stato prorogato
al 31 dicembre 2004. |
Punto 3.5.1
UNI 7129/2001. |
− Controllare il corretto posizionamento e dimensionamento delle aperture di
ventilazione presenti nel locale ove è installato il generatore di calore di
tipo atmosferico tracciando una croce nella relativa casella. Attualmente, per
gli impianti alimentati a gas occorre far riferimento al Punto 4. della norma
UNI 7129/2001 mentre per quelli alimentati a combustibile liquido o solido è
necessario riferirsi alle indicazioni del costruttore (vedere libretto di uso e
manutenzione).
Pur considerando in regola gli impianti installati in base all’odierna
normativa, si rammenta che la corretta dimensione ed ubicazione dell’apertura di
ventilazione deve essere riferita alle norme e/o leggi in vigore al momento
dell’installazione.
Fanno eccezione gli impianti, alimentati a gas, installati prima del 13 marzo
1990 per i quali, la legge n. 46 del 1990 e successive modifiche, ha previsto
l’adeguamento alla normativa entro il 31 dicembre 1998 con l’esclusione degli
impianti installati in edifici scolastici il cui adeguamento è stato prorogato
al 31 dicembre 2004. |
Punto 4. UNI 7129/2001 |
− Segnalare se le aperture di ventilazione sono libere da ostruzioni tracciando
una croce nella relativa casella.
Se il generatore è installato all’esterno occorre barrare tutti e tre i campi.
In tutti i casi, se non è possibile accertare con sicurezza l’idoneità tracciare
una linea per annullare il relativo campo e riportare nelle osservazioni finali
(punto 10. del rapporto di prova) le motivazioni. |
|
4.d Individuare lo stato delle coibentazioni visibili tracciando una croce sulla
casella denominata b se buone, nella casella m se medie o nella casella s se
scarse. Se non è possibile controllare le coibentazioni tracciare una riga su
tutto il campo. |
|
4.e In questa sezione deve essere eseguito uno stato visivo della condizione dei
dispositivi di regolazione e controllo e quelli di regolazione climatica.
Occorre indicare se i dispositivi di regolazione e controllo elencati nel
libretto di uso e manutenzione della caldaia sono presenti e funzionanti
(termometri, termostati e manometri).
L’ispezione deve essere fatta agendo sui dispositivi a caldaia accesa (la
manovra deve essere eseguita dal responsabile dell’impianto o dalla persona da
lui delegata).
La stessa cosa deve essere ripetuta per i dispositivi di regolazione climatica
elencati ai punti 4.3., 4.4., 4.5. e 4.6. del libretto di impianto.
Se non è possibile eseguire le ispezioni deve essere annullato il relativo campo
tracciando una riga. |
|
PARTE 5 - STATO DELLA DOCUMENTAZIONE
5.a Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di impianto. |
Punto 4. UNI 10389 |
5.b Indicare se il libretto è stato compilato completamente e correttamente. |
|
5.c Indicare se è presente o meno la dichiarazione di conformità dell’impianto
termico. |
Art. 9 legge 46/90 |
5.d Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di uso e
manutenzione. |
Punto 4. UNI 10389 |
PARTE 6 - MANUTENZIONI E ANALISI
6.a Indicare la data dell’ultima manutenzione effettuata rilevabile dal rapporto
di controllo tecnico rilasciato dal manutentore o al punto 9. del libretto di
impianto.
Se non è possibile risalire a tale data da documenti ufficiali annullare il
campo tracciando su di esso una riga. |
|
6.b Indicare se durante l’ultima manutenzione è stata effettuata anche l’analisi
di combustione; il dato è rilevabile dal rapporto di controllo tecnico
rilasciato dal manutentore o al punto 7. del libretto di impianto. |
|
6.c Indicare se è presente o meno l’allegato G. Se presente indicare se vi sono
prescrizioni. |
Allegato L punto 2 d.l. 192/05 |
6.d Nelle note occorre riportare le eventuali prescrizioni presenti
nell’allegato G. |
|
PARTE 7 - MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389)
Accanto al titolo del riquadro deve essere inserita la marca, il modello e la
matricola dello strumento utilizzato per eseguire la misura del rendimento di
combustione. |
Punto 7. UNI 10389 |
7.a Nel caso d’impianti alimentati a gasolio o ad olio combustibile si deve
eseguire la misurazione dell’indice di fumosità con uno strumento in grado di
esprimere il risultato nella scala di Bacharach.
Devono essere eseguite tre misure ed il risultato di ognuna di esse deve essere
riportato nella relativa colonna.
Al termine, e prima di procedere oltre, deve essere compilato il campo 8.c del
rapporto di prova. |
Punto 5.5.1. UNI 10389 |
7.b In questo campo devono essere inseriti i dati delle tre misure del
rendimento di combustione.
Per ogni misura lo strumento utilizzato è in grado di rilevare i seguenti
parametri:
- Temperatura dell’aria comburente in °C;
- Temperatura dei fumi in °C;
- Concentrazione del monossido di carbonio (CO) (detto anche CO misurato) in ppm;
- Concentrazione di ossigeno (O2) o di anidride carbonica (CO2)
in %; la misurazione dell’uno o dell’altro parametro dipende dal tipo di cella
di misura utilizzata dallo strumento in dotazione.
Tutti gli strumenti oggi in commercio indicano, in genere, altri dati,
calcolandoli attraverso quelli rilevati.
In particolare, di solito, è indicata la concentrazione di CO nei fumi secchi e
senz’aria, è quindi importante non confondere il CO misurato con quello
calcolato, quest’ultimo è in ogni caso sempre più alto di quello misurato.
La temperatura del fluido di mandata deve essere rilevata attraverso il
termometro proprio del generatore (posto, in genere, nel frontalino della
caldaia).
Tutte le misurazioni devono essere eseguite quando il generatore di calore è in
condizioni di regime, con la temperatura di mandata del fluido stabilizzata al
valore previsto nel funzionamento a massima potenza.
Per la misura dell’aria comburente si procede posizionando la sonda di misura
nelle immediate vicinanze della camera di combustione nel caso di caldaie di
tipo B o nell’apposito foro della tubazione d’aspirazione aria, generalmente
contrassegnato con le sigle A o AC, per le caldaie di tipo C; per le caldaie
alimentate con combustibile liquido, la sonda deve essere posta nelle immediate
vicinanze del bruciatore.
Se non è possibile mantenere la caldaia al massimo regime per il tempo
necessario per eseguire la prova (almeno 2 minuti) e il generatore è di tipo
combinato, si può effettuare la misura durante il funzionamento per la
produzione di acqua calda sanitaria scrivendo nelle osservazioni finali che si è
adottata questa procedura (punto 10.a del rapporto di prova). Alla fine di ogni
prova devono essere fatte freddare tutte le sonde e le celle di misura prima di
procedere alla successiva.
I dati rilevati devono essere trascritti negli appositi spazi ed al termine deve
essere fatta la media aritmetica di ognuno di essi che dovrà essere riportata
nella quarta colonna.
Nella riga relativa alla misura di ossigeno (O2) o di anidride
carbonica (CO2) deve essere contrassegnata la casella corrispondente
al tipo di cella di misura di cui è dotato lo strumento.
Alla copia del rapporto di prova rilasciata al responsabile di impianto occorre
allegare le tre stampe delle misure in modo più possibile definitivo. |
Punti 5.5.2., 6., 6.1.
UNI 10389
Punto 7. UNI 10389 |
7.c Nello spazio a sfondo grigio deve essere inserita la marca, il modello e la
matricola dello strumento utilizzato per eseguire la misura del tiraggio.
Nello spazio a sfondo bianco deve essere riportato il valore del tiraggio
effettuato con la metodologia della misurazione diretta come previsto
dall’Appendice B alla norma UNI 10845, tramite idonea strumentazione di misura
richiamata dalla norma citata. La prova si effettua solo in caso di apparecchi
di tipo B. L’unità di misura utilizzata è il Pascal (Pa). |
Appendice B. UNI 10845 |
PARTE 8 - RISULTATI DELL’ISPEZIONE
8.a In questo spazio devono essere riportati i risultati dei controlli
effettuati nella parte 5 (stato della documentazione) e parte 6 (manutenzioni ed
analisi).
In pratica, la manutenzione, si considera effettuata se oltre agli interventi
prescritti dalla normativa (manutenzioni e ispezioni biennali per gli impianti
alimentati a combustibile gassoso con potenza termica nominale del focolare
inferiore a 35 kW, ed annuali per tutti gli altri tipi di generatori) è stato
compilato il libretto di impianto.
Nel caso la manutenzione sia stata effettuata correttamente occorre segnalarlo
compilando il campo 9.a del rapporto di prova. |
|
8.b Nel campo deve essere indicato il risultato dell’ispezione della
concentrazione del monossido di carbonio.
La concentrazione di CO rilevata dall’analizzatore è la concentrazione nei fumi
secchi nei quali è però presente aria in eccesso. Per riportare il dato al
valore di concentrazione che non tiene conto dell’aria in eccesso occorre
moltiplicare il valore rilevato per l’indice d’aria calcolato come indicato al
punto 6.1. dell’UNI 10389. Il valore così ottenuto deve essere arrotondato
all’intero e riportato nella relativa casella.
Si ritiene irregolare una concentrazione di monossido di carbonio nei fumi
secchi e senz’aria superiore a 1000 ppm.
Se la prova non è superata occorre barrare il campo 8.d (rendimento di
combustione) e procedere compilando il campo 9.b del rapporto di prova. |
Punto 6.1. UNI 10389 |
8.c In quest’area deve essere indicato se è rispettato o meno l’indice di
Bacharach tracciando una croce sulla relativa casella.
La prova si ritiene superata se almeno due delle tre misurazioni effettuate
forniscono risultati non superiori a quello limite che è 2 per il gasolio e 6
per l’olio combustibile.
Nel caso la prova non sia superata è necessario tracciare una riga su tutti gli
ulteriori campi della parte 7 (misura del rendimento di combustione), sul campo
8.b (monossido di carbonio) e sul campo 8.d (rendimento di combustione) e
procedere compilando il campo 9.b del rapporto di prova. Se la prova è superata
occorre eseguire la misura del rendimento di combustione procedendo come
descritto nel campo 7.b (Combustione). |
Punti 5.5.1, 6.1.
UNI 10389 |
8.d In questo spazio deve essere indicato se il rendimento di combustione della
caldaia rispetta il limite di legge.
Occorre innanzi tutto calcolare quello minimo ammissibile che è diverso a
secondo il tipo di generatore e il fluido termovettore.
Per i generatori ad acqua calda il limite minimo ammissibile espresso in
percentuale (ηd.P.R.) è calcolato dalle seguenti relazioni:
Caldaie standard: ηd.P.R. = 84+2LogPn
Caldaie a bassa temperatura: ηd.P.R. = 87,5+1,5LogPn
Caldaie a gas a condensazione: ηd.P.R. = 91+1LogPn
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).
Tale valore deve essere diminuito di 3 punti percentuali se la data
d’installazione del generatore è precedente al 29 ottobre 1993.
Per i generatori ad aria calda il limite minimo ammissibile espresso in
percentuale (ηd.P.R.) è calcolato invece dalla seguente relazione:
ηd.P.R. = 83+2LogPn
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).
Tale valore deve essere diminuito di 6 punti percentuali se la data
d’installazione del generatore è precedente al 29 ottobre 1993 e di 3 punti se
successiva.
Il valore del rendimento di combustione minimo ammissibile così calcolato ed
arrotondato alla prima cifra decimale deve essere inserito nel campo (il valore
deve essere superiore o uguale a ……..……%)
Il rendimento di combustione dovrà essere calcolato con le modalità descritte al
punto 6. della norma UNI 10389 utilizzando i valori medi del punto 7. (misura
del rendimento di combustione).
Tale valore, arrotondato alla prima cifra decimale, deve essere inserito nel
campo Valore rilevato ………… %, mentre nel successivo campo deve essere scritto lo
stesso valore aumentato di 2 punti percentuali dovuti all’errore di misura; la
valutazione della sufficienza o meno del rendimento di combustione deve essere
fatta comparando il rendimento minimo ammissibile con quest’ultimo valore.
Se il generatore di calore utilizza un fluido termovettore diverso da aria od
acqua calda il valore minimo ammissibile deve essere indicato dal costruttore
e/o installatore (vedere il libretto di impianto e/o il libretto di uso e
manutenzione); in assenza di tale valore occorre barrare il campo 8.d ed
annotare nelle osservazioni finali (campo 10.a del rapporto di prova) la
circostanza. |
Allegato H, punti 1 e 2, del d.l. 192/05
Allegato VI al d.P.R. 660/96
Allegato H, punto 1, del d.l. 192/05
Allegato H, punto 2, del d.l. 192/05
Punto 6. UNI 10389
Punto 6. UNI 10389 |
PARTE 9 - ESITO DELLA PROVA
9.a Tracciare una croce sulla casella se i risultati delle ispezioni effettuate
al punto 8.a (manutenzione) hanno dato esito positivo. |
|
9.b Se uno o più risultati delle ispezioni effettuate al punto 8 (risultati
dell’ispezione) non hanno dato esito positivo occorre tracciare una croce nel
campo Non rientra e specificare negli appositi riquadri quale o quali controlli
hanno dato esito negativo. Eventuali annotazioni devono essere inserite nelle
righe sottostanti: ad esempio se manca il libretto di impianto o la manutenzione
e la ispezione dell’ultimo biennio non sono state eseguite, anche se le altre
voci non presentano problemi, la prova non rientra; se manca, invece, soltanto
l’allegato G, ma l’impianto risulta in regola con le diverse prescrizioni
normative, la prova deve essere ritenuta positiva. |
|
PARTE 10 - OSSERVAZIONI DELL’ISPETTORE
10.a È lo spazio riservato alle annotazioni dell’ispettore.
Ogni annotazione deve essere numerata progressivamente e riportare il campo a
cui fa riferimento, per esempio, se la prova è stata eseguita con il generatore
in produzione d’acqua calda sanitaria occorre scrivere: (1) prova eseguita con
generatore in produzione di acqua calda sanitaria (7.b); se invece non si è
riusciti ad eseguire la misura della portata di combustibile occorre scrivere:
(2) non è stato possibile effettuare la ispezione della potenza termica al
focolare perché………. (3.l) ecc…
Nel caso non vi siano osservazioni rilevanti, non tracciare alcun segno. |
Punto 7. UNI 10389 |
10.b In questo campo occorre indicare in modo estremamente chiaro i codici di
non conformità, per ognuno dei quali è previsto un grado di pericolosità,
elencati nella pagina successiva. Se non ci sono situazioni riconducibili a
quelle riportate occorre barrare il campo. |
|
PARTE 11 - DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO
11 È lo spazio riservato alle dichiarazioni del responsabile o del suo delegato:
l’ispettore deve ricordare all’utente che in quel momento sta effettuando
dichiarazioni in modo del tutto consapevole delle responsabilità civili e penali
conseguenti alla presentazione o utilizzo di dichiarazioni false o mendaci, che
sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. |
|
PARTE 12 - FIRME
12.a È il campo riservato alla firma del responsabile di impianto o del suo
delegato che deve essere chiara e leggibile.
Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il rapporto
di prova non inficia la regolarità dell’ispezione, ma tale circostanza deve
essere riportata nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova). |
Punto 7. UNI 10389 |
12.b È lo spazio riservato alla firma dell’ispettore che deve essere chiara e
leggibile. L’assenza della firma dell’ispettore inficia la validità della prova. |
Punto 7. UNI 10389 |
ELENCO DELLE NON CONFORMITA' PIU’ FREQUENTI RISCONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI
AUTONOMI A GAS (ED ALTRI APPARECCHI A GAS) CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE
NOMINALE INFERIORE A 35 kW INSTALLATI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI.
CODICE |
NON CONFORMITA'
|
A1 |
Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B e
assenza ventilazione permanente nel locale |
A2 |
Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con
ventilazione permanente insufficiente |
A3 |
Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con
sistema ventilazione ostruito |
A4 |
Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di
apparecchi a gas di tipo A o B |
A5 |
Errata ubicazione (esempio autorimessa ecc..) di
apparecchi a gas di tipo B o C |
A6 |
Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di
apparecchi di tipo C |
A7 |
Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B |
A8 |
Presenza di caminetti, aspiratori ecc.. che, in
funzione,
provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di
tipo B |
A9 |
Termostato fumi, presente in origine, che risulta
cortocircuitato o manomesso |
A10 |
Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non
contigui a locali abitati |
A11 |
Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei,
contigui a locali abitati |
A12 |
Caldaie di tipo C collegate a canne collettive
ramificate (C.C.R.) in cui scaricano apparecchi di
tipo B o viceversa |
A13 |
Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o
posizionati irregolarmente |
A14 |
Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o
posizionati irregolarmente |
A15 |
Linea di adduzione gas irregolare |
A16 |
Mancanza del rubinetto di intercettazione generale
del gas all'interno dell'abitazione |
A17 |
Mancanza del rubinetto intercettazione del gas a
monte dell'apparecchio |
A18 |
Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B |
N.B. Le non conformità riportate in tabella rappresentano soltanto le più
frequenti e devono essere comunicate all'Ente riportando nel
punto 10.b del rapporto di prova il rispettivo codice, l’ispettore che riscontra
irregolarità non presenti in tabella è comunque tenuto a
segnalarle nel punto 10.a del rapporto medesimo.
Allegato B - Scheda rapporto di prova per impianti termici uguali o superiori a
35 kW
Moduli in formato pdf da pag. 23 a
pag. 24 [(dimensione: 199Kb)]
All. B - Manuale di compilazione del rapporto di prova per impianti termici
uguali o superiori a 35 kW
NOTE GENERALI
Il presente manuale costituisce una guida rapida per la misurazione in opera del
rendimento di combustione e la compilazione
corretta dei rapporti di prova degli impianti termici dotati di generatore di
calore la cui potenza termica al focolare sia superiore o
uguale a 35 kW (30100 kcal/h) o da più generatori, se la somma delle singole
potenze termiche nominali al focolare è superiore o
uguale a 35 kW. Per potenza termica nominale al focolare s’intende la portata
termica indicata dal costruttore della caldaia (nel presente
manuale la portata termica al focolare o potenza termica al focolare è sempre
riferita al Potere Calorifico Inferiore).
I generatori di calore devono essere inseriti in impianti destinati al
riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, o la sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi (allegato “A”, punto 12, d.lgs. 192/05).
Non sono impianti termici, e quindi non soggetti al controllo, gli apparecchi
quali stufe, caminetti, radiatori individuali e scaldacqua
unifamiliari (tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
kW) e inoltre i generatori impiegati in cicli di processo;
rientrano invece nell’ambito di applicazione del d.P.R. 412/93 i moduli radianti
a gas, gli aerotermi e i termoconvettori.
Per facilitarne la comprensione, il manuale è stato diviso in tre colonne: nella
prima colonna è riportato il punto del rapporto di
prova a cui si riferisce la nota esposta nella seconda colonna; nella terza è
invece indicata la legge o la norma UNI di riferimento.
Il rapporto di prova è un documento ufficiale; deve essere quindi redatto in
modo chiaro e completo, utilizzando una grafia leggibile
ed ordinata. Non lasciare mai campi o caselle vuote, nel caso di dato mancante o
non previsto occorre annullare lo spazio o la casella
tracciando una riga su di essi.
In caso d’errata compilazione, deve essere indicato l’errore in corrispondenza
della casella apponendo un NO, e il dato in questione
deve essere riproposto nelle osservazioni finali (punto 10.a del rapporto di
prova).
Il rapporto di prova è organizzato su due fogli: nel primo, comprendente le
sezioni dalla n. 1 alla n. 4, devono essere indicati i dati
generali della centrale termica; nel secondo, comprendente le sezioni dalla n. 5
alla n. 12, devono essere riportate le caratteristiche, le
misure effettuate ed il responso finale del singolo generatore; devono essere
quindi aggiunti tanti “secondi fogli” quanti sono i
generatori presenti nella centrale termica. In testa al primo foglio deve essere
riportato il numero totale di stampati di cui si compone il
rapporto di prova, mentre nelle pagine successive occorre indicare il numero di
ognuno dei fogli, il totale, il codice del catasto degli
impianti, la data e il numero della ispezione.
Si rammenta che il controllo deve essere eseguito nel rispetto della propria e
dell’altrui sicurezza e senza causare guasti o
malfunzionamenti all’impianto. Se, in presenza di pericolo immediato, la prova
non può essere eseguita devono essere annotati i motivi
nelle osservazioni finali (punto 10.a del rapporto di prova) e deve essere
riportato il codice di non conformità (punto 10.b del rapporto
di prova), deve essere altresì immediatamente informata l’autorità competente
secondo le disposizioni impartite dall’Ente controllore.
Se l’ispettore è impossibilitato ad eseguire la misura per altri motivi deve,
comunque, segnalarlo sulle osservazioni (punto 10.a del
rapporto di prova) barrando tutti i campi non compilati (punto 4.1.2. c UNI
10389).
Se i generatori sono alimentati a combustibile solido e comunque non tra quelli
individuati dalla norma UNI 10389 (gas residui di
lavorazione, biogas, ecc..), non è possibile eseguire la misurazione in opera
del rendimento di combustione come previsto dalla norma
stessa (punto 1. norma UNI 10389): in questi casi occorre attenersi a quanto
indicato dal costruttore del generatore e/o dall’installatore
che deve aver predisposto un libretto di centrale con la descrizione
dell’impianto stesso e l’elenco degli elementi da sottoporre a
ispezione (allegato “L”, punto 3, d.lgs. 192/05). Non deve essere pertanto
compilata la sezione numero 7 ed i punti 8.b, 8.c e 8.d. che
devono essere barrati, mentre il campo 9.b deve essere redatto solo se
l’impianto non rispetta i limiti d’esercizio indicati nel libretto di
uso e manutenzione del generatore e/o nel libretto di centrale specificando
nelle note sottostanti le non conformità; nelle osservazioni
dell’ispettore (punto 10.a del rapporto di prova) deve essere indicata la
procedura osservata.
Se non esiste il libretto di centrale l’impianto non rispetta la normativa, deve
essere quindi compilato il campo 9.b scrivendo nelle
note sottostanti e nelle osservazioni finali la motivazione.
Si rammenta che sussistono limitazioni all’utilizzo di combustibili
particolarmente inquinanti nelle zone e nei Comuni considerati
“critici” ai fini dell’inquinamento atmosferico ai sensi della d.g.r 19 ottobre
2001 n. 6501; tali limitazioni sono individuate dalla d.g.r.
17 maggio 2004, n. 17533 così come integrata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n.
2839.
La prova deve essere eseguita alla presenza del responsabile d’impianto o
d’altra persona delegata da questi (punto 4.1.2. b UNI
10389).
All’ispettore devono essere resi disponibili per la consultazione almeno il
libretto di centrale, i libretti di uso e manutenzione dei
generatori e dei bruciatori presenti in centrale (punto 4. UNI 10389), ed
inoltre, per gli impianti utilizzanti olio combustibile o altri
distillati pesanti di petrolio o loro emulsioni con acqua
• copie delle autocertificazioni degli ultimi due anni, firmate dal
responsabile di impianto, attestanti l’idoneità dell’impianto al
contenimento delle emissioni (punto 2. della d.g.r. 27 giugno 2006 n. 2839).
• copia delle analisi degli ultimi due anni, firmate da un chimico iscritto
all’albo professionale, attestanti il rispetto dei limiti
riportati al punto 2 della d.g.r. 27 giugno 2006 n. 2839.
La mancanza di questi due ultime documentazioni deve essere annotata solo nelle
osservazioni finali (punto 10. del rapporto di
prova).
Il rapporto di prova deve essere compilato in tre copie identiche: una copia
deve essere trattenuta dal ispettore, una dal responsabile
di impianto e la terza deve essere inviata dal ispettore all’Ente che ha
disposto la ispezione (punto 4.1.2. f UNI 10389).
Secondo le note riportate nel libretto di centrale di cui al Decreto
Ministeriale 17 marzo 2003, l’ispettore è tenuto a compilare il
punto 10. del libretto stesso indicando la data del controllo, il proprio nome e
cognome, l’Ente che ha disposto l’ispezione, l’esito della
prova ed eventuali note.
PARTE 1 - DATI GENERALI
1.a Inserire il codice dell’impianto segnalato sul catasto. |
|
1.b Inserire la data e il numero progressivo dell’ispezione. |
|
1.c Inserire il cognome, nome e qualifica dell’ispettore che esegue l’ispezione. |
|
1.d Indicare l’esistenza o meno della dichiarazione. |
|
1.e Indicare il numero della dichiarazione, se esistente. |
|
1.f Indicare la data della dichiarazione se esistente. |
|
1.g Indicare l’indirizzo di localizzazione dell’impianto termico. |
Punto 7. UNI 10389. |
1.h Se durante l’ispezione, invece del responsabile dell’impianto, è presente un
suo delegato indicare
cognome, nome ed indirizzo di quest’ultimo, altrimenti annullare il campo
tracciando una riga. |
Punto 4.1.2. b
UNI 10389. |
1.i Segnalare a chi è affidata la responsabilità dell’impianto tracciando una
croce sulla relativa
casella. Nel caso d’impianti termici individuali al servizio di un’unica unità
immobiliare il
responsabile dell’impianto è l’occupante dell’immobile o una persona, avente i
requisiti richiesti,
da lui delegata attraverso regolare contratto che è in genere anche il
manutentore (terzo
responsabile). Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in
condominio il responsabile di impianto si identifica con l’amministratore o con
una persona da
lui delegata attraverso regolare contratto (terzo responsabile). Se non esiste
l’amministratore e
non c’è la nomina di un terzo responsabile la responsabilità dell’impianto è
ripartita in ugual
modo tra tutti i condomini proprietari o al proprietario che, affittando
l’immobile, ha però
mantenuto per sé la gestione della centrale termica. Nel caso che l’unità
immobiliare sia occupata
da società e/o affini la responsabilità dell’impianto, se non espressamente
delegata ad un terzo, è
del relativo rappresentante legale. (consultare il libretto di centrale). |
Allegato A, punti 19, 24
e 31 d.l. 192/05.
Punto 7. UNI 10389. |
1.l Indicare il nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax
dell’occupante dell’unità
immobiliare ove è installato l’impianto termico. In caso d’impresa o società o
istituto giuridico e
simili occorre indicare la ragione sociale ed il cognome e nome del
rappresentante legale, se
l’unità immobiliare è occupata da un’Amministrazione Pubblica o similari
(comuni, province,
ospedali, scuole ecc..) occorre, invece, indicare l’amministrazione ed il
cognome e nome del suo
rappresentante (consultare il libretto di centrale). Se si tratta di un impianto
termico al servizio di
più unità immobiliari occorre barrare le voci Ragione Sociale, Cognome e nome,
Telefono e Fax
e riempire solo i campi Indirizzo e Comune. |
|
1.m Indicare il nominativo, l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax del
proprietario dell’impianto
termico se diverso dall’occupante (in quest’ultimo caso deve essere barrato
l’intero campo). In
caso d’impresa o società o istituto giuridico e simili occorre indicare la
ragione sociale ed il
cognome e nome del rappresentante legale, se l’unità immobiliare è di proprietà
di
un’Amministrazione Pubblica o similari (comuni, province, ospedali scuole ecc..)
occorre,
invece, indicare l’amministrazione ed il cognome e nome del suo rappresentante
(consultare il
libretto di centrale). |
|
1.n Indicare la ragione sociale dell’impresa che svolge l’attività di terzo
responsabile o, in assenza di
quest’ultima figura, quella che esegue la manutenzione dell’impianto termico, il
nome e
cognome dell’incaricato, l’indirizzo, il telefono e l’eventuale fax della sede
legale dell’impresa (i
dati sono rilevabili dal libretto di centrale). |
|
1.o Nel caso di impianto termico ad uso di più unità immobiliari indicare il
nominativo, l’indirizzo, il
telefono e l’eventuale fax dell’amministratore del condominio.
Se l’amministrazione è demandata ad un’impresa o società e simili indicare la
ragione sociale, il
nominativo del rappresentante legale e l’indirizzo della sede legale
dell’impresa (consultare il
libretto di centrale). |
|
1.p Indicare la volumetria netta riscaldata in m3; se l’impianto produce
esclusivamente acqua calda
per usi igienici e sanitari occorre barrare il campo. |
|
1.q Indicare i consumi annuali dell’impianto (stagione di riscaldamento)
rilevabili nella quinta
colonna della tabella di cui al punto 12.1. del libretto di centrale. |
|
PARTE 2 - DESTINAZIONE
2.a Indicare la destinazione prevalente dell’unità immobiliare ospitante
l’impianto termico
apponendo una croce sulla relativa casella. |
|
2.b Indicare se l’impianto è al servizio di una o più unità immobiliari
apponendo una croce sulla
relativa casella. |
|
2.c Indicare la destinazione d’uso dell’impianto termico apponendo una croce
sulla corrispondente
casella (è possibile la doppia segnalazione). |
|
2.d Individuare il combustibile in uso al momento della prova, nel caso il
combustibile non sia
nessuno di quelli indicati, utilizzare la casella altro specificandolo (per
esempio carbone, legno
ecc.). Nel caso di generatori alimentati con combustibili diversi è prevista la
doppia segnalazione
ma nelle osservazioni finali relative al generatore in questione occorre
specificare
l’alimentazione al momento della prova (punto 10.a del rapporto di prova). |
|
PARTE 3 - ISPEZIONE LOCALE
3.a In questo campo occorre controllare l’idoneità del locale ove è installata
la centrale termica
tracciando una croce sulla relativa casella.
Attualmente gli impianti alimentati da combustibili gassosi alla pressione
massima di 0,5 bar
sono soggetti al d.m. 12 aprile 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103
del 4 maggio
1996, per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del suddetto d.m.
e non soggetti ad
adeguamento in base all’art. 6 di quest’ultimo, occorre invece far riferimento
alla circolare n. 68
del 25 novembre 1969 e relative disposizioni impartite dal Ministero
dell’Interno.
Gli impianti alimentati a combustibile liquido ricadono nell’ambito
d’applicazione del d.m. 28
aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, per
gli impianti
installati prima dell’entrata in vigore di detto d.m. e non soggetti ad
adeguamento in base all’art.
2 di quest’ultimo, occorre far riferimento alla Circolare n. 73 del 29 luglio
1971 e al d.P.R. 1391
del 22 dicembre 1970.
Per gli impianti alimentati da combustibile solido o non comune (biomasse,
biodiesel kerosene
ecc..) è necessario riferirsi alle indicazioni del costruttore e/o progettista
(vedere libretto di uso e
manutenzione dei singoli generatori o il progetto della centrale) e devono
comunque rispettare le
prescrizioni del d.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 pubblicato sul Supplemento
Ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 1971.
Nel caso l’impianto sia dotato di generatori alimentati da combustibili diversi
tra loro occorre
applicare le norme più restrittive.
Se l’installazione è avvenuta in regime di norme transitorie o in deroga
rilasciata dalla
competente autorità (VVF) devono essere presenti le documentazioni che ne
attestano la validità.
Nei casi dove non è possibile accertare con sicurezza l’idoneità dei locali,
tracciare una linea per
annullare il relativo campo e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali
(punto 10. del
rapporto di prova). |
Titolo 2, 3 e 4
dell’allegato al d.m. 12
aprile 1996.
Titolo 2, 3 e 4
dell’allegato al d.m. 28
aprile 2005.
Punti I2., I3.
dell’allegato A alla
circolare n. 68 del 25
novembre 1969.
Punti 1., 9. e 15. della
Circolare n. 73 del 29
luglio 1971. |
3.b Occorre indicare se la dimensione ed il posizionamento delle aperture di
ventilazione sono
sufficienti.
I riferimenti legislativi sono gli stessi menzionati nel campo 3.a.
Nel caso l’impianto sia dotato di generatori alimentati da combustibili diversi
tra loro occorre
applicare le norme più restrittive.
Ove non sia possibile accertare con sicurezza l’idoneità tracciare una linea per
annullare il
relativo campo e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10.
del rapporto di
prova). |
|
3.c In questo campo occorre indicare se l’accesso alla centrale è conforme alle
prescrizioni delle
leggi in atto al momento dell’installazione.
I riferimenti legislativi sono gli stessi menzionati nel campo 3.a.
Nel caso l’impianto sia dotato di generatori alimentati da combustibili diversi
tra loro occorre
applicare le norme più restrittive.
Se l’impianto è costituito da generatori d’aria calda a scambio diretto, modulo
a tubo radiante o
nastro radiante, posti direttamente negli ambienti d’utilizzazione occorre
tracciare una linea per
annullare il campo e riportare nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto
di prova) il tipo di
generatore.
In tutti i casi, se non è possibile accertare con sicurezza l’idoneità tracciare
una linea per annullare il
relativo campo e segnalare nelle osservazioni finali (punto 10. del rapporto di
prova) l’anomalia. |
|
3.d Indicare se il rubinetto d’intercettazione del combustibile esterno al
locale dove è installato il/i
generatore/i è presente e correttamente segnalato.
Se tale dispositivo non è necessario (combustibili solidi o casi previsti dalle
norme citate al punto
3.a) tracciare una linea per annullare il campo. |
|
3.e Indicare se l’interruttore elettrico generale esterno al locale ove è
installato il/i generatore/i è
presente e correttamente segnalato. |
|
3.f Indicare se all’interno della centrale vi sono materiali estranei apponendo
una croce sul Si nel
caso non vi siano o sul No nel caso contrario.
In presenza d’impianti diversi da quelli previsti, questi devono avere la
relativa documentazione
d’idoneità rilasciata dalla competente autorità (VVF).
Se l’impianto è costituito da generatori di aria calda a scambio diretto, modulo
a tubo radiante o
nastro radiante, posti direttamente negli ambienti di utilizzazione occorre
tracciare una linea per
annullare il campo.
Ove non sia possibile accertare con sicurezza l’idoneità tracciare una linea per
annullare il relativo
campo e segnalare le motivazioni nelle osservazioni finali (punto 10. del
rapporto di prova). |
|
3.g Indicare se sono presenti o meno i mezzi d’estinzione incendi e l’ultima
data di revisione. |
|
3.h Indicare se è presente la segnaletica di sicurezza prevista dalle normative
menzionate nel campo |
|
3.a e la tabella prevista dall’art. 9 comma 8 del d.P.R. 412/93. |
|
PARTE 4 - STATO DELLA DOCUMENTAZIONE
4.a Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di centrale. |
Punto 4. UNI 10389 |
4.b Indicare se il libretto è stato compilato completamente e correttamente. |
|
4.c Indicare se è stata possibile la presa visione dei libretti di uso e
manutenzione dei generatori. Se
non vi sono tutti i libretti a corredo delle caldaie presenti, tracciare una
croce su Incompleta ed
indicare nelle osservazioni finali relative al generatore in questione il
documento mancante
(punto 10. del rapporto di prova). |
|
4.d Indicare se è stata possibile la presa visione dei libretti di uso e
manutenzione dei bruciatori. Se
non vi sono tutti i libretti a corredo dei bruciatori presenti, tracciare una
croce su Incompleta ed
indicare nelle osservazioni finali relative al generatore in questione il
documento mancante
(punto 10. del rapporto di prova). |
|
4.e Indicare se è presente o meno la dichiarazione di conformità dell’impianto
termico. |
Art. 9 legge 46/90 |
4.f Indicare se è presente o meno la dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico. |
Art. 9 legge 46/90 |
4.g Controllare se è presente la copia della denuncia all’ISPESL (corredata del
progetto firmato da
un professionista) per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto
pressione con
temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica.
Se l’impianto non è soggetto alla denuncia ISPESL annullare il campo tracciando
su di esso una
linea (vedere il d.m. 1 dicembre 1975). |
D.m 1 dicembre 1975 |
4.h Controllare la presenza del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se
l’impianto rientra in
quelli elencati nel d.m. 16 febbraio 1982. Si ricorda che, tra l’altro, ricadono
in questa
obbligatorietà tutti gli impianti termici aventi una potenza termica al focolare
complessiva
superiore a 100.000 kcal/h (116,3 kW).
Se l’impianto non è soggetto al CPI annullare il campo tracciando su di esso una
linea. |
|
PARTE 5 - GENERATORE
5.a Indicare la numerazione progressiva del generatore sottoposto a controllo e
il numero di
generatori totale di cui è fornito l’impianto termico. |
|
5.b Indicare la data d’installazione del generatore che potrebbe essere diversa
da quella
dell’impianto; nel caso in cui non sia possibile individuarla dalla
documentazione dell’impianto
(libretto di centrale, dichiarazione di conformità) deve essere consultata la
data di costruzione del
generatore presente nella targa dei dati tecnici. Se il generatore è stato
costruito dopo il 29
ottobre 1993 nella casella deve essere riportata la dicitura “dopo il 29 ottobre
1993” (data
d’entrata in vigore dell’art. 11 d.P.R. 412/93), altrimenti ci si attiene a
quella dichiarata dal
responsabile impianto ma nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova)
deve essere
specificato che non è stato possibile risalire alla data d’installazione da
documenti ufficiali e che
questa è stata dichiarata dal responsabile o dal suo delegato. |
|
5.c Indicare la data di realizzazione dell’impianto, da individuare sulla
dichiarazione di conformità,
oppure sul libretto di centrale, altrimenti ci si attiene a quella dichiarata
dal responsabile
impianto, ma nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova) deve essere
specificato che
non è stato possibile risalire alla data di realizzazione da documenti ufficiali
e che questa è stata
dichiarata dal responsabile o dal suo delegato. |
|
5.d Indicare il fluido termovettore dell’impianto. Nel caso in cui il fluido
termovettore non sia né
acqua né aria, utilizzare la casella altro specificandolo (esempio olio
diatermico). |
|
5.e Indicare il nome del costruttore della caldaia rilevato nella targa dei dati
tecnici o nel libretto di
centrale (se il costruttore indicato sul libretto di centrale fosse diverso da
quello indicato nella
caldaia deve essere in ogni caso riportato quello presente nella targa e la
difformità deve essere
riportata nelle osservazioni finali: punto 10.a del rapporto di prova).
Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga. |
|
5.f Indicare il modello e la matricola della caldaia rilevate nella targa dei
dati tecnici o nel libretto di
centrale (se il modello indicato sul libretto di centrale risultasse diverso da
quello indicato nella
caldaia deve essere in ogni caso riportato quello presente nella targa e la
difformità deve essere
riportata nelle osservazioni finali: punto 10.a del rapporto di prova).
Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga. |
|
5.g Indicare il nome del costruttore del bruciatore rilevato nella targa dei
dati tecnici o nel libretto di
centrale (se il costruttore indicato sul libretto di centrale risultasse diverso
da quello indicato nel
bruciatore deve essere comunque riportato quello presente nella targa e la
difformità deve essere
riportata nelle osservazioni finali: punto 10.a del rapporto di prova).
Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga. |
|
5.h Indicare il modello e la matricola del bruciatore rilevate nella targa dei
dati tecnici o nel libretto
di centrale (se il modello indicato sul libretto di centrale risultasse diverso
da quello indicato nel
bruciatore deve essere comunque riportato quello presente nella targa e la
difformità deve essere
riportata nelle osservazioni finali: punto 10.a del rapporto di prova).
Se non è possibile disporre del dato annullare la casella tracciando una riga. |
|
5.i Indicare il tipo di caldaia secondo la classificazione individuata nel
d.P.R. 660/96 (le caldaie a
condensazione che utilizzano i combustibili liquidi sono assimilate a quelle a
bassa temperatura). |
Allegato VI al d.P.R.
660/96 |
5.l Indicare la potenza termica al focolare e la potenza termica utile in kW
dichiarate dal costruttore
della caldaia e rilevabile nella targa dati tecnici, se nella targa è riportato
un range di potenza
riportare solamente quello massimo. Indicare, inoltre, il campo di lavoro del
bruciatore rilevabile
nella targa dei dati tecnici del bruciatore stesso Nel caso i dati siano
espressi in Kcal/h occorre
dividerlo per 860 per ottenere la misura in kW. Se le targhe non sono presenti,
illeggibili o
nascoste e non è possibile risalire ai dati attraverso il libretto di uso e
manutenzione della caldaia
o del bruciatore annullare la relativa casella tracciando una riga. |
|
5.m Deve essere eseguita la misura della portata di combustibile.
Per i generatori alimentati a gas occorre portare al massimo regime la caldaia
e, con l’ausilio di
un cronometro, controllare al contatore il volume di gas erogato in almeno 120
secondi,
naturalmente occorre accertarsi che non vi siano altre apparecchiature
funzionanti collegate alla
stessa linea di distribuzione. Si riporta quindi il dato della portata di
combustibile così ottenuto in
m3/h. Per ottenere la potenza termica al focolare in kW si moltiplica la portata
di combustibile
espressa in m3/h per i seguenti fattori convenzionali (Potere calorifico
inferiore): gas naturale
9,60; GPL 31,4.
Se il contatore non esiste od è impossibile raggiungerlo annullare la casella
tracciando una riga
ed indicare i motivi nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova).
Per i generatori alimentati a combustibile liquido occorre conoscere la portata
nominale dell’ugello
(GPH) e la pressione di polverizzazione misurata con un manometro montato sul
bruciatore. Sarà
cura dell’ente proponente la ispezione avvisare per tempo il responsabile
dell’impianto in modo che
questo possa montare il manometro. Se non è possibile dedurre il GPH dell’ugello
da
documentazioni ufficiali è ammesso che sia dichiarato dal Responsabile di
impianto deve essere
però ribadita la circostanza nelle osservazioni finali (punto 10.a del rapporto
di prova).
La lettura della pressione di polverizzazione deve essere eseguita quando la
caldaia è in
funzionamento al massimo regime. Tramite questi due dati, attraverso delle
apposite tabelle, si
ricava la portata massica del combustibile espressa in kg/h. Per ottenere la
potenza termica al
focolare in kW si moltiplica la portata di combustibile espressa in kg/h per i
seguenti fattori
convenzionali (Potere calorifico inferiore): gasolio 11,872; olio combustibile
11,477.
Nel caso non siano disponibili i dati necessari od in presenza di generatori
alimentati con
combustibili solidi o non comuni, annullare la casella tracciando una riga ed
indicare i motivi
nelle osservazioni (punto 10.a del rapporto di prova). |
Punto 5.6. UNI 10389 |
PARTE 6 - MANUTENZIONI E ANALISI
6.a Indicare la data dell’ultima manutenzione effettuata, rilevabile dal
rapporto di controllo tecnico
(rilasciato dal manutentore al termine dei lavori oppure al punto 11. del
libretto di centrale) e se è
stata contestualmente effettuata l’analisi di combustione.
Se non è possibile risalire a tale data da documenti ufficiali annullare il
campo tracciando su di
esso una riga. |
|
6.b Indicare se durante l’ultima manutenzione è stata effettuata anche l’analisi
di combustione; il
dato è rilevabile dal rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore
oppure al punto 9.
del libretto di centrale.
Se non è possibile risalire a tale data da documenti ufficiali annullare il
campo tracciando su di
esso una riga. |
|
6.c Indicare se è presente o meno il rapporto di controllo tecnico relativo
all’ultima manutenzione
(allegato F); se presenti occorre indicare le prescrizioni. |
Allegato L punto 2 d.l.
192/05 |
6.d Nelle note occorre riportare le eventuali prescrizioni presenti nel rapporto
di controllo tecnico o
suo equivalente. |
|
PARTE 7 - MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389)
Accanto al titolo del riquadro deve essere inserita la marca, il modello e la
matricola dello
strumento utilizzato per eseguire la misura del rendimento di combustione. |
Punto 7. UNI 10389 |
7.a Nel caso di impianti alimentati a gasolio o ad olio combustibile si deve
effettuare la misurazione
dell’indice di fumosità con uno strumento in grado di esprimere il risultato
nella scala di Bacharach.
Devono essere eseguite tre misure ed il risultato di ognuna di esse deve essere
riportato nella
relativa colonna.
Al termine, e prima di procedere oltre, deve essere compilato il campo 8.c del
rapporto di prova. |
Punto 5.5.1. UNI 10389 |
7.b In questo campo devono essere inseriti i dati delle tre misure del
rendimento di combustione.
Per ogni misura lo strumento utilizzato è in grado di rilevare i seguenti
parametri:
- temperatura dell’aria comburente in °C;
- temperatura dei fumi in °C;
- concentrazione del monossido di carbonio (CO) (detto anche CO misurato) in ppm;
- concentrazione di ossigeno (O2) o di anidride carbonica (CO2) in %; la
misurazione
dell’uno o dell’altro parametro dipende dal tipo di cella di misura utilizzata
dallo strumento
in dotazione.
Tutti gli strumenti oggi in commercio indicano, in genere, ulteriori dati,
calcolandoli attraverso
quelli rilevati.
In particolare, di solito, è indicata la concentrazione di CO nei fumi secchi e
senz’aria, è quindi
importante non confondere il CO misurato con quello calcolato, quest’ultimo è in
ogni caso
sempre più alto di quello misurato.
La temperatura del fluido di mandata deve essere rilevata attraverso il
termometro proprio del
generatore.
Tutte le misurazioni devono essere eseguite quando il generatore di calore è in
condizioni di
regime, con la temperatura di mandata del fluido stabilizzata al valore previsto
nel
funzionamento a massima potenza.
Per la misura dell’aria comburente si procede posizionando la sonda di misura
nelle immediate
vicinanze del bruciatore o della camera di combustione se il generatore non ha
bruciatore. Nel
caso di caldaie di tipo C nell’apposito foro della tubazione d’aspirazione aria,
generalmente
contrassegnato con le sigle A o AC.
Alla fine di ogni prova devono essere fatte freddare tutte le sonde e le celle
di misura prima di
procedere alla successiva.
I dati rilevati devono essere trascritti negli appositi spazi ed al termine deve
essere fatta la media
aritmetica di ognuno di essi che dovrà essere riportata nella quarta colonna.
Nella riga relativa alla misura di ossigeno (O2) o di anidride carbonica (CO2)
deve essere
contrassegnata la casella corrispondente al tipo di cella di misura di cui è
dotato lo strumento.
Alla copia del Rapporto di Prova rilasciata al Responsabile dell’Impianto
occorre allegare le tre
stampe delle misure in modo più possibile definitivo (es. spillandole). |
Punti 5.5.2., 6., 6.1. UNI
10389
Punto 7. UNI 10389 |
7.c Nello spazio a sfondo grigio deve essere inserita la marca, il modello e la
matricola dello
strumento utilizzato per eseguire la misura del tiraggio.
Nello spazio a sfondo bianco deve essere riportato il valore del tiraggio
effettuato con la
metodologia della misurazione diretta come previsto dall’Appendice B alla norma
UNI 10845,
tramite idonea strumentazione di misura richiamata dalla norma citata. La prova
si effettua solo
in caso di apparecchi di tipo B. L’unità di misura utilizzata è il Pascal (Pa). |
Appendice B.
UNI 10845 |
PARTE 8 - RISULTATI DELL’ ISPEZIONE
8.a In questo spazio devono essere riportati i risultati dei controlli
effettuati nella parte 4 (stato della
documentazione) e parte 6 (manutenzioni ed analisi).
In pratica, la manutenzione, si considera effettuata se oltre agli interventi
prescritti dalla
normativa (la manutenzione e l’analisi di combustione dell’ultimo anno) è stato
compilato il
libretto di centrale.
Nel caso la manutenzione sia stata eseguita correttamente occorre segnalarlo
compilando il
campo 9.a del rapporto di prova. |
|
8.b Nel campo deve essere indicato il risultato della ispezione della
concentrazione del monossido di
carbonio.
La concentrazione di CO rilevata dall’analizzatore è la concentrazione nei fumi
secchi nei quali è
però presente aria in eccesso. Per riportare il dato al valore di concentrazione
che non tiene conto
dell’aria in eccesso occorre moltiplicare il valore rilevato per l’indice d’aria
calcolato come
indicato al punto 6.1. dell’UNI 10389. Il valore così ottenuto deve essere
arrotondato all’intero e
riportato nella relativa casella.
Si ritiene irregolare una concentrazione di monossido di carbonio nei fumi
secchi e senz’aria
superiore a 1000 ppm.
Se la prova non è superata occorre barrare il campo 8.d (rendimento di
combustione) e procedere
compilando il campo 9.b del rapporto di prova. |
Punto 6.1. UNI 10389 |
8.c In quest’area deve essere indicato se è rispettato o meno l’indice di
Bacharach tracciando una
croce sulla relativa casella.
La prova si ritiene superata se almeno due delle tre misurazioni effettuate
forniscono risultati non
superiori a quello limite che è 2 per il gasolio e 6 per l’olio combustibile.
Nel caso la prova non sia superata è necessario tracciare una riga su tutti gli
ulteriori campi della
parte 7 (misura del rendimento di combustione), sul campo 8.b (monossido di
carbonio) e sul
campo 8.d (rendimento di combustione) e procedere compilando il campo 9.b del
rapporto di
prova. Se la prova è superata occorre eseguire la misura del rendimento di
combustione
procedendo come descritto nel campo 7.b (Combustione). |
Punti 5.5.1, 6.1.
UNI 10389 |
8.d In questo spazio deve essere indicato se il rendimento di combustione della
caldaia rispetta il
limite di legge.
Occorre innanzi tutto calcolare quello minimo ammissibile che è diverso a
secondo il tipo di
generatore e il fluido termovettore.
Per i generatori ad acqua calda, il limite minimo ammissibile del rendimento di
combustione
espresso in percentuale (ηd.P.R.) è calcolato dalle seguenti relazioni:
Caldaie standard: ηd.P.R. = 84+2LogPn
Caldaie a bassa temperatura: ηd.P.R. = 87,5+1,5LogPn
Caldaie a gas a condensazione: ηd.P.R. = 91+1LogPn
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa). Per
potenze termiche
utili maggiori di 400 kW il valore di Pn deve essere comunque arrotondato a 400.
Tale valore deve essere diminuito di 3 punti percentuali se la data
d’installazione del generatore è
precedente al 29 ottobre 1993.
Per i generatori ad aria calda il limite minimo ammissibile espresso in
percentuale (ηd.P.R.) è
calcolato invece dalla seguente relazione:
ηd.P.R. = 83+2LogPn
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa) Per
potenze termiche
utili maggiori di 400 kW il valore di Pn deve essere comunque arrotondato a 400.
Tale valore deve essere diminuito di 6 punti percentuali se la data
d’installazione del generatore è
precedente al 29 ottobre 1993 e di 3 punti se successiva.
Il valore del rendimento di combustione minimo ammissibile così calcolato ed
arrotondato alla
prima cifra decimale deve essere inserito nel campo (il valore deve essere
superiore o uguale a
……..……%)
Il rendimento di combustione dovrà essere calcolato con le modalità descritte al
punto 6. della
norma UNI 10389 utilizzando i valori medi del punto 7. (misura del rendimento di
combustione).
Tale valore, arrotondato alla prima cifra decimale, deve essere inserito nel
campo Valore rilevato
………… %, mentre nel successivo campo deve essere scritto lo stesso valore
aumentato di 2
punti percentuali dovuti all’errore di misura; la valutazione della sufficienza
o meno del
rendimento di combustione deve essere fatta comparando il rendimento minimo
ammissibile con
quest’ultimo valore.
Se il generatore di calore utilizza un fluido termovettore diverso da aria od
acqua calda il valore
minimo ammissibile deve essere indicato dal costruttore e/o installatore (vedere
il libretto di
centrale e/o il libretto di uso e manutenzione); in assenza di tale valore
occorre barrare il campo
8.d ed annotare la circostanza nelle osservazioni finali (campo 10.a del
rapporto di prova). |
Allegato H, punti 1 e 2,
del d.l. 192/05
Allegato VI al d.P.R.
660/96
Allegato H, punto 1, del
d.l. 192/05
Allegato H, punto 2, del
d.l. 192/05
Punto 6. UNI 10389
Punto 6. UNI 10389 |
PARTE 9 - ESITO DELLA PROVA
9.a Tracciare una croce sulla casella se i risultati delle ispezioni effettuate
al punto 8.a
(manutenzione) hanno dato esito positivo. |
|
9.b Se uno o più risultati delle ispezioni effettuate al punto 8 (risultati
dell’ispezione) non hanno dato
esito positivo occorre tracciare una croce nel campo Non rientra e specificare
negli appositi
riquadri quale o quali controlli hanno dato esito negativo.
Eventuali annotazioni devono essere inserite nelle righe sottostanti: ad esempio
se manca il
libretto di impianto o le manutenzioni e le ispezioni dell’ultimo biennio non
sono state eseguite,
anche se le altre voci non presentano problemi, la prova non rientra; se manca,
invece, soltanto
l’allegato F, ma l’impianto risulta in regola con le diverse prescrizioni
normative, la prova deve
essere ritenuta positiva. |
|
PARTE 10 - OSSERVAZIONI DELL’ISPETTORE
10.a È lo spazio riservato alle annotazioni dell’ispettore.
Ogni annotazione deve essere numerata progressivamente e riportare il campo a
cui fa
riferimento, per esempio, se non si è riusciti ad eseguire la misura della
portata di combustibile
occorre scrivere: (1) non è stato possibile effettuare la ispezione della
potenza termica al
focolare perché………. (5.n) ecc…
Nel caso non vi siano osservazioni rilevanti, non tracciare alcun segno. |
Punto 7. UNI 10389 |
10.b In questo campo occorre indicare in modo estremamente chiaro i codici di
non conformità, per
ognuno dei quali è previsto un grado di pericolosità, elencati nella pagina
successiva. Se non ci
sono situazioni riconducibili a quelle riportate occorre barrare il campo. |
|
PARTE 11 - DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO
11 È lo spazio riservato alle dichiarazioni del responsabile o del suo delegato:
l’ispettore deve
ricordare all’utente che in quel momento sta effettuando dichiarazioni in modo
del tutto
consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti alla presentazione
o utilizzo di
dichiarazioni false o mendaci, che sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in
materia. |
|
PARTE 12 - FIRME
12.a È il campo riservato alla firma del responsabile di impianto o del suo
delegato che deve essere
chiara e leggibile.
Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il rapporto
di prova non
inficia la regolarità della ispezione, ma tale circostanza deve essere riportata
nelle osservazioni
(punto 10.a del rapporto di prova). |
Punto 7. UNI 10389 |
12.b È lo spazio riservato alla firma dell’ispettore che deve essere chiara e
leggibile. L’assenza della
firma dell’ispettore inficia la validità della prova. |
Punto 7. UNI 10389 |
ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ PIU’ FREQUENTI RISCONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI
CENTRALIZZATI ALIMENTATI CON
COMBUSTIBILE LIQUIDO O GASSOSO AVENTI UNA POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE
COMPLESSIVA
SUPERIORE O UGUALE A 35 kW.
CODICE |
NON CONFORMITA' |
C1 |
Ubicazione del locale centrale termica non conforme
alle prescrizioni di legge |
C2 |
Accesso alla centrale termica non conforme alle
prescrizioni di legge |
C3 |
Apertura di areazione del locale caldaie assente |
C4 |
Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente |
C5 |
Apertura di areazione del locale caldaie collocata in
modo errato (non consente di evitare eventuali
formazioni di sacche di gas) |
C6 |
Assenza degli strumenti antincendio |
C7 |
Manutenzione dei sistemi antincendio non effettuata |
C8 |
Segnaletica di sicurezza assente o incompleta |
C9 |
Interruttore elettrico generale esterno assente o non
accessibile |
C10 |
Assenza del rubinetto di
intercettazione manuale
esterno (dove previsto) |
C11 |
Rigurgiti di fumi
nel locale ove sono presenti
apparecchi a tiraggio naturale |
C12 |
Presenza di perdite nei condotti di scarico di
apparecchi a tiraggio forzato |
C13 |
Dall'esame visivo risultano perdite
di combustibile
liquido |
C14 |
Dall'esame visivo
risultano perdite di fluido
termovettore |
N.B. Le non conformità riportate in tabella rappresentano soltanto le più
frequenti e devono essere comunicate all'Ente riportando nel
punto 10.b del rapporto di prova il rispettivo codice, l’ispettore che riscontra
irregolarità non presenti in tabella è comunque tenuto a
segnalarle nel punto 10.a del rapporto medesimo
Allegato E1 - Scheda identificativa per impianti inferiori a 35 kW
___

___
Allegato E2 - Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW
___

___
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (Allegato F)
PER IMPIANTO CON POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE ≥ 35 kW
Moduli in formato pdf da pag. 36 a
pag. 37 [(dimensione: 141Kb)]
Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto
1. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni
dato negativo riscontrato e gli interventi
manutentivi effettuati per risolvere il problema.
2. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le
raccomandazioni ritenute opportune in merito
ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare
un immediato pericolo alle persone, agli
animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il
ripristino delle normali condizioni di
funzionamento dell’impianto a cui il responsabile dell’impianto deve provvedere
entro breve tempo.
3. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato
carenze tali da arrecare un immediato
pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori
servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante
dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle
condizioni di sicurezza.
4. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI;
PRESCRIZIONI devono essere specificate
dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di
ventilazione esistente di 100 cm2 da
portare a 160 cm2).
Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto F,
deve essere effettuato contestualmente alla
manutenzione e con periodicità annuale. Per i generatori di calore con potenza
termica nominale al focolare superiore o uguale
a 35 kW alimentati a combustibile liquido ovvero per centrali termiche con
generatori di calore di potenza nominale
complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente a metà circa del periodo di riscaldamento.
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (Allegato G)
PER IMPIANTO TERMICO CON POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE < 35 kW
Moduli in formato pdf da pag. 39 a
pag. 40 [(dimensione: 132Kb)]
Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto
5. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o
chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile
utilizzato.
6. Per N. C. si intende "Non Controllabile", nel senso che per il singolo
aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari
riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per
ispezionere l'assenza di ostruzioni in un camino
non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha
alcuna indicazione di anomalia nelle parti non
controllabili.
7. Nel caso di installazione all'esterno al punto C deve essere barrata solo la
scritta ES.
8. Il dato relativo al tiraggio, espresso in Pa, è necessario solo per
generatori di calore di tipo B
9. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni
dato negativo riscontrato e gli interventi
manutentivi effettuati per risolvere il problema.
10. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le
raccomandazioni ritenute opportune in merito ad
eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un
immediato pericolo alle persone, agli
animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il
ripristino delle normali condizioni di
funzionamento dell’impianto a cui il responsabile dell’impianto deve provvedere
entro breve tempo.
11. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato
carenze tali da arrecare un immediato
pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori
servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante
dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle
condizioni di sicurezza.
12. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI;
PRESCRIZIONI devono essere specificate
dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di
ventilazione esistente di 100 cm2 da portare
a 160 cm2).
Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H,
deve essere effettuato contestualmente
alla manutenzione e con periodicità biennale per gli impianti alimentati a
combustibile gassoso e annuale per gli impianti
alimentati a combustibile liquido o solido.
Allegato H - Modello per impianti inferiori a 35 kW
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Allegato I - Modello per impianti uguali o superiori a 35 kW
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Allegato L – Valutazione dei costi delle ispezioni
Tabelle in formato pdf da pag. 43 a
pag. 44 [(dimensione: 148Kb)]
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